Furto della carta e PIN digitato al primo tentativo (ABF Collegio di Bologna n. 1129 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento disciplinati dal D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, l’intermediario deve provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Assolto tale onere, la responsabilità del titolare dello strumento di pagamento richiede la dimostrazione della sua colpa grave. La prova della negligente custodia del PIN può essere raggiunta in via presuntiva, sulla base del breve lasso temporale tra il furto e le operazioni contestate e della digitazione corretta del codice al primo tentativo. Tali elementi integrano una presunzione semplice di colpa grave, non superata dalla mera allegazione del furto con destrezza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta bancomat rilasciata dall’intermediario, ha riferito di aver subito in un supermercato il furto con destrezza della carta, dopo essere stata distratta da una persona sconosciuta. Subito dopo ha bloccato lo strumento e ha constatato dal cellulare due prelievi da 500,00 euro ciascuno e due successivi da 250,00 euro ciascuno. Ha sporto denuncia e ha presentato reclamo, ricevendo riscontro negativo. Ha quindi chiesto la restituzione di 1.500,00 euro.
L’intermediario, costituitosi in rappresentanza della società subentrata per effetto del conferimento del ramo di monetica, ha contestato la ricostruzione dei fatti, ha evidenziato la corretta registrazione delle operazioni e ha sostenuto che la carta è stata utilizzata con immediata e corretta digitazione del PIN. Ha inoltre richiamato una consulenza tecnica secondo cui la tecnologia chip rende impraticabile l’estrazione del codice in tempi ristretti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto individuato il quadro normativo applicabile, costituito dal D. Lgs. n. 11/2010 nel testo modificato dal D. Lgs. n. 218/2017. Da esso deriva che l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione grava sull’intermediario; solo una volta assolto questo onere può essere affermata la responsabilità del titolare, purché nella sua condotta sia ravvisabile la colpa grave.
Nel caso concreto i prelievi sono stati eseguiti mediante lettura del microchip e corretta digitazione del codice, dunque con doppio fattore di autenticazione forte: il fattore di possesso, costituito dalla carta fisica, e il fattore di conoscenza, rappresentato dal PIN. L’intermediario ha pertanto assolto l’onere probatorio su di lui gravante.
Passando alla condotta della ricorrente, il Collegio ha valorizzato il brevissimo intervallo tra il momento del furto e le operazioni contestate, unitamente alla digitazione corretta del codice al primo tentativo. Tali circostanze costituiscono un indice idoneo a far presumere che la titolare conservasse il PIN insieme allo strumento di pagamento. Il richiamo è alla decisione del Collegio di coordinamento n. 24366/2019, secondo cui dalle modalità esecutive delle operazioni disconosciute può trarsi, in via presuntiva, la prova della colpa grave del titolare, anche quando questi affermi di essere stato vittima di un furto con destrezza. La prova della negligente custodia del codice può essere raggiunta proprio mediante la presunzione semplice discendente dal breve lasso temporale tra furto e prelievi, come confermato da ABF Bologna n. 6958/2025 e ABF Bologna n. 11931/2022.
Il Collegio ha escluso, inoltre, la sussistenza degli indici di anomalia previsti dall’art. 8, lett. a), n. 2, del D.M. n. 112/2007, che, ove presenti, avrebbero fondato una responsabilità concorrente dell’intermediario per mancata adozione dei presidi di sicurezza idonei a impedire almeno alcune delle operazioni. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.
Nota della Redazione
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