Conto deposito: l’apertura del rapporto è prestazione infungibile, ricorso inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 1131 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza dell’ABF è circoscritta alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. È pertanto inammissibile la domanda che chieda la condanna dell’intermediario a un facere infungibile, quale la stipula di un contratto di conto deposito. Le informazioni pubblicitarie non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 116, comma 4, TUB, richiamato dall’art. 1336 cod. civ.. La domanda risarcitoria generica, priva di allegazioni e di prova del pregiudizio, non è accoglibile, e i danni futili non sono meritevoli di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il 5.05.2025 l’apertura di un conto corrente e di un conto deposito presso un intermediario, aderendo a un’offerta promozionale con tasso di interesse al 4%. Il 22.05.2025 l’intermediario lo ha informato di ritardi nella gestione della pratica; il 30.05.2025 gli ha comunicato la decisione di non procedere all’apertura, senza motivazione.

Il ricorrente ha quindi domandato l’apertura dei rapporti con decorrenza da maggio 2025 e l’applicazione del tasso promozionale, oltre a un ristoro per la perdita di tempo e i disagi patiti. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché volto a una prestazione infungibile, e ha sostenuto nel merito che il diniego deriva da valutazioni discrezionali legate agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non divulgabili per motivi di riservatezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la accoglie. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria circoscrivono la competenza dell’Arbitro alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (Sez. I, § 4). Ne deriva il divieto di pronunce costitutive e di condanna a un facere infungibile, a maggior ragione quando ciò imporrebbe un sindacato sulle scelte imprenditoriali dell’intermediario.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento sul punto, citando Collegio di Bologna n. 1413/2025 e n. 8418/2024, oltre a Collegio di Milano n. 7680/2024. La domanda principale, volta a ottenere l’apertura dei conti e l’applicazione delle condizioni promozionali, è dunque dichiarata inammissibile.

Con un richiamo aggiuntivo, il Collegio osserva che l’art. 116, comma 4, TUB stabilisce che le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 cod. civ.. L’adesione a una promozione ampiamente pubblicizzata non attribuisce quindi al cliente un diritto all’apertura del rapporto.

Quanto alla domanda di ristoro per la perdita di tempo e i disagi, il Collegio rileva che il ricorrente non offre precisazioni né evidenze documentali atte a fondare la pretesa. Richiamato l’art. 2697 cod. civ., grava sul danneggiato l’onere di provare il concreto pregiudizio economico, senza il quale non è possibile procedere a una liquidazione equitativa. Per i danni non patrimoniali, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui non sono meritevoli di tutela i danni futili, consistenti in meri disagi o fastidi, citando Cass. Sezioni Unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 e i propri precedenti n. 15172/2022 e n. 1731/2025. Anche questa domanda è pertanto rigettata.

Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente inammissibile quanto alla richiesta di apertura dei conti e rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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