L’actio pauliana è esperibile anche per un credito contestato (Cass. civ. Sez. 1 n. 2283 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del valido esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., la nozione di credito va intesa in senso ampio, includendo anche la mera ragione o aspettativa di credito, senza che sia necessario che il credito presenti i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Anche il credito eventuale o litigioso, purché non manifestamente infondato, è idoneo a radicare la qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’actio pauliana. Ne consegue che il giudizio di revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. per la pendenza di una controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione la domanda è proposta, né le questioni riguardanti l’inefficacia o la validità delle garanzie che assistono il credito possono essere devolute alla cognizione del giudice della revocatoria.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio il debitore e gli acquirenti di alcuni immobili, chiedendo la revoca ex art. 2901 cod. civ. delle alienazioni compiute dal primo, nonché l’inopponibilità dei diritti reali di uso riservati in favore del venditore. La banca agiva sulla base di crediti derivanti da fideiussioni rilasciate dal debitore a garanzia di due società, delle quali erano contestati l’ammontare e la stessa validità in separati giudizi. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che la contestazione del credito non osti all’esperimento dell’azione revocatoria e che le questioni relative alla validità delle fideiussioni debbano essere risolte nei giudizi pendenti tra le parti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del debitore, deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni di inefficacia delle garanzie e la violazione dei presupposti dell’azione revocatoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla contestata inefficacia delle fideiussioni ex artt. 1956, 1375 e 1938 cod. civ. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, ai fini dell’actio pauliana, è sufficiente la mera ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, purché non manifestamente infondata. Tale principio comporta che il giudizio di revocatoria non debba essere sospeso in attesa dell’accertamento del credito in altra sede, essendo la definizione di tale giudizio un antecedente solo logico e non giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Quanto alla dedotta violazione della normativa antitrust, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando come l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/1990 fosse stata formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di appello. Le comparse conclusionali sono finalizzate all’illustrazione delle difese già proposte e non possono contenere eccezioni nuove che amplino il thema decidendum. Tale principio vale anche per le eccezioni rilevabili d’ufficio, ove esse non risultino da fatti già acquisiti al processo: la rilevabilità d’ufficio presuppone che i fatti emergano dal materiale probatorio già acquisito, mentre nel caso di specie la produzione dei documenti era avvenuta tardivamente.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui si contestava la valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’accertamento dell’eventus damni e della scientia damni. La Corte ha ribadito che le valutazioni di merito relative all’interpretazione e alla valutazione del materiale probatorio sono riservate al giudice del merito e sono insindacabili in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato gravi, precisi e concordanti indizi della consapevolezza del debitore di ledere la par condicio creditorum, quali la vendita di tutti i beni, la contestuale stipulazione degli atti, l’immediata trascrizione e la retrocessione di diritti reali in favore del venditore.
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Nota della Redazione
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