Furto carta e prelievi ATM: assenza SCA e concorso di colpa dell’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 3968 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, l’intermediario deve fornire prova dell’autenticazione in modalità SCA delle operazioni, quale prius logico rispetto alla valutazione della colpa grave dell’utente. Tale colpa, tuttavia, è apprezzabile solo se l’intermediario dimostra l’attivazione o il funzionamento di un efficiente servizio di alert delle operazioni: la sua mancanza costituisce profilo di responsabilità dell’intermediario, salvo prova dell’esplicito rifiuto dell’utente. Il mancato funzionamento degli alert è irrilevante per le operazioni eseguite entro cinque minuti l’una dall’altra, perché l’avviso non avrebbe potuto impedire la perdita. Il mancato rilevamento dell’indice di anomalia delle reiterate richieste di autorizzazione integra un concorso di colpa dell’intermediario, quantificato dal Collegio nel 20% delle transazioni non rimborsabili per intero.
Il Fatto
Il ricorrente espone di avere subito, alle ore 9.30 del 5 giugno 2025, il furto con destrezza del portafoglio contenente la carta di debito in luogo pubblico. Pochi minuti dopo presentava denuncia e nella stessa mattinata chiedeva il blocco della carta. Nel frattempo venivano eseguite quindici operazioni, tra pagamenti e prelievi ATM, per un importo complessivo che il ricorrente quantifica in 1.731,00 euro.
Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adisce l’Arbitro chiedendo il rimborso della somma sottratta e degli interessi. L’intermediario resiste sostenendo che le operazioni sono state autenticate in modalità SCA e che il cliente è incorso in colpa grave per la custodia della carta e dei codici e per il ritardo nel blocco, contestando la prospettazione del furto con destrezza e richiamando l’invio di alert.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD 2, e richiama gli artt. 97 e 98 della PSD 2, l’art. 10-bis del d.lgs. 10/2011, il Regolamento Delegato UE 2018/389 e i criteri interpretativi EBA. Sul piano fattuale rileva che le operazioni disconosciute sono otto, cui si aggiungono sette voci corrispondenti a commissioni di prelievo.
Dalle evidenze informatiche emerge che il primo pagamento di 17,00 euro è avvenuto in modalità contactless, con il solo fattore di possesso, mentre i successivi prelievi sono stati eseguiti mediante lettura del chip e digitazione corretta del codice pin. L’intermediario ha quindi dato prova dell’autenticazione SCA delle sette operazioni di prelievo, ma non dell’acquisto contactless.
Il Collegio passa poi alla colpa grave, che assume rilievo solo dopo la prova dell’autenticazione, in aderenza all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019. Esclude che la fattispecie sia assimilabile al furto con destrezza, essendo avvenuta su una tramvia cittadina, dove è richiesta maggiore attenzione. Ritiene inoltre che la rapidità della prima operazione e l’assenza di anomalie nella digitazione del pin facciano presumere che le credenziali fossero custodite nel portafoglio insieme alla carta.
Il fulcro del ragionamento è però il servizio di notifiche. Secondo il Collegio di Coordinamento n. 24366/2019, la mancata attivazione di un servizio di alert costituisce responsabilità dell’intermediario, salvo prova dell’esplicito rifiuto dell’utente. Nel caso concreto le evidenze dimostrano che l’unica notifica push inviata riguarda il prelievo delle ore 10.46, sesta operazione in ordine cronologico. Per le altre non vi è prova. Il Collegio precisa che la mancanza di alert è irrilevante per le operazioni eseguite entro cinque minuti dalla prima (Coll. Palermo n. 13261/2020), perché l’avviso non avrebbe potuto impedire la perdita.
Su questa base il Collegio dispone il rimborso integrale della prima operazione, non coperta da SCA, e del secondo, terzo, quarto e quinto prelievo, avvenuti oltre cinque minuti dopo la prima operazione. Non rimborsa invece la sesta operazione, coperta da alert, né la settima e l’ottava, successive all’operazione notificata. Rileva inoltre il mancato rilevamento dell’indice di anomalia delle sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per la stessa carta, previsto dall’art. 8, lett. b), punto 1, del DM 112/2007, e applica un concorso di colpa del 20% sulle transazioni non rimborsabili per intero (Coll. Palermo n. 4148/2024). Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con restituzione complessiva di 1.006,20 euro e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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