Segnalazione SIC e preavviso: onere informativo inderogabile per la persona fisica (ABF Collegio di Palermo n. 3969 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di dati negativi nei Sistemi di Informazioni Creditizie è subordinato al preventivo preavviso di segnalazione, imposto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC. Per le persone fisiche, anche quando operino come professionisti o ditte individuali, tale adempimento costituisce un requisito di validità indefettibile della segnalazione. Il preavviso può essere recapitato anche tramite servizio postale privato, purché il vettore garantisca tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna. La segnalazione deve poi rispettare il termine di attesa di almeno quindici giorni dalla spedizione, prima di rendere le informazioni accessibili a terzi.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un contratto di prestito personale, apprende da un’interrogazione della banca dati CRIF dell’esistenza di una segnalazione negativa a proprio carico, scaturita dal ritardato pagamento delle rate. Lamenta l’illegittimità “ab origine” dell’iscrizione nei SIC e in Centrale dei Rischi, deducendo il difetto tanto del presupposto formale, per non aver mai ricevuto il preavviso, quanto di quello sostanziale. Dopo il rigetto della richiesta di rettifica, domanda la cancellazione della segnalazione.

L’intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Dà atto della pacifica esistenza della segnalazione nei SIC, attestata dalla visura prodotta, dalla quale emerge un’evidenza negativa per ritardo di tre o più mensilità; nega invece di aver segnalato il ricorrente in CR. Sostiene di aver recapitato il preavviso all’indirizzo dichiarato in sede di stipula, recapito mai disconosciuto, e di aver iscritto la segnalazione nel mese successivo, in coerenza con la consegna.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che l’iscrizione di dati negativi nelle banche dati SIC è rigorosamente subordinata al rispetto di specifici oneri informativi. Le disposizioni vigenti — art. 125, comma 3, TUB e art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC — impongono all’intermediario l’invio di un formale preavviso di iscrizione prima della segnalazione del primo ritardo. La comunicazione serve a rendere edotto l’utente delle conseguenze dell’inadempimento e a offrirgli la facoltà di regolarizzare la morosità.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento: per le persone fisiche, ancorché operanti come professionisti o ditte individuali, l’adempimento costituisce un requisito di validità indefettibile (Collegio di Coordinamento 9311/16 e 4632/23). Nel caso concreto la segnalazione riguarda pacificamente una persona fisica, sicché l’onere informativo è inderogabile.

Quanto alla prova, l’intermediario ha depositato la missiva inviata al debitore, inoltrata tramite servizio postale privato. L’Allegato 1 al Codice di condotta per i SIC ammette tale modalità, ritenendo idoneo l’invio affidato a un vettore che garantisca tracciatura e certificazione della consegna, mediante localizzazione satellitare GPS e scansione di un codice a barre univoco. Il Collegio ritiene così compiutamente assolto il presupposto formale.

Il Collegio verifica poi la tempistica: l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta impone un periodo di attesa di almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso prima di rendere accessibili a terzi le informazioni negative. Poiché la prima segnalazione nei SIC è avvenuta nel mese successivo alla ricezione dell’avviso, la condizione risulta rispettata.

Quanto al presupposto sostanziale, il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e tra le parti è stato definito un accordo transattivo con esatto adempimento: la condizione alla base della segnalazione è dunque integrata. La segnalazione in Centrale dei Rischi, negata dall’intermediario, non risulta provata in atti. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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