Recesso dall’affidamento bancario: preavviso non recapitato e risarcimento del danno (ABF Collegio di Palermo n. 3967 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso ad nutum previsto dagli art. 1845 e 1855 c.c. non è subordinato a un onere motivazionale, ma deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. L’intermediario è tenuto a fornire un adeguato preavviso, con modalità non improvvise e arbitrarie. Quando la comunicazione di recesso sia restituita al mittente per destinatario sconosciuto, una condotta improntata a diligenza professionale impone verifiche anagrafiche e un nuovo tentativo di recapito presso l’indirizzo corretto. Il danno lamentato dal cliente non è in re ipsa e va provato nell’an e nel quantum, ma il pregiudizio da improvviso azzeramento della liquidità può essere quantificato in via equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da lungo tempo di un conto corrente con un affidamento di lire 5.000.000, oggi euro 2.583,00, lamenta l’illegittimità del recesso dell’intermediario dalla collegata linea di credito. Deduce di avere appreso della revoca solo nel febbraio 2025, dopo un blocco dei sistemi e un accesso in filiale.
La banca produce copia di una raccomandata A/R inviata il 2.10.2024, restituita al mittente per destinatario sconosciuto, e riferisce di un SMS del 3.12.2024 con invito a presentarsi in filiale. La revoca dell’affidamento è avvenuta l’11.12.2024. Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per euro 5.000,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La domanda non mira al ripristino della linea di credito revocata, ma all’accertamento della condotta della banca e al risarcimento del danno. Il petitum rientra quindi nelle Disposizioni ABF in materia di accertamento di diritti, obblighi e facoltà e di richieste di denaro entro il limite di valore.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina: gli art. 1845 e 1855 c.c. riconoscono all’intermediario il diritto potestativo di recedere da un rapporto a tempo indeterminato con preavviso. L’orientamento consolidato dei Collegi esclude che il recesso ad nutum richieda la comunicazione dei motivi, salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede. Richiamando Cass. n. 20106/2009 e Cass. n. 4538/1997, il Collegio ribadisce che il recesso non deve assumere connotati del tutto imprevisti ed arbitrari.
Applicando tali principi, la condotta della banca è censurata. La raccomandata del 2.10.2024 risulta spedita a un indirizzo diverso e incompleto rispetto a quello usato per le precedenti comunicazioni e non si è perfezionata, essendo stata restituita per destinatario sconosciuto. La mancata produzione del contratto impedisce di verificare la completezza dell’indirizzo in archivio. A fronte della restituzione, la banca avrebbe dovuto esperire verifiche anagrafiche e tentare un nuovo recapito.
Il riferimento all’SMS del 3.12.2024 è privo di pregio: non se ne conosce il contenuto e non sarebbe tempestivo rispetto alla revoca dell’11.12.2024. Quanto alla domanda risarcitoria, le allegazioni sulla sospensione della fornitura elettrica e sul danneggiamento degli elettrodomestici sono sfornite di prova. La diffida del fornitore di energia del 14.02.2025 prova solo l’esistenza di fatture insolute, non il danno lamentato. Il danno non è in re ipsa, secondo il Collegio di coordinamento n. 1642/19.
Resta però l’improvviso azzeramento della liquidità del conto su cui transitavano i pagamenti quotidiani. La banca aveva offerto in fase precontenziosa euro 500,00: circostanza non contestata e sintomatica di una disponibilità che, se disattesa, violerebbe il principio nemo potest venire contra factum proprium. Il Collegio quantifica in euro 500,00 il risarcimento, in parziale accoglimento del ricorso, con contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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