Furto delle carte in auto e PIN digitato (ABF Collegio di Napoli n. 3991 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo disconosciute, la rapida successione temporale dei prelievi rispetto al furto e l’utilizzo di più carte fanno presumere, con elevato grado di probabilità, che le credenziali fossero custodite unitamente agli strumenti di pagamento. La condotta del titolare che lascia le carte nell’abitacolo di un’auto in sosta notturna è connotata da colpa grave, salvo il caso di sosta in parcheggio custodito. L’autenticazione tramite microchip e il corretto inserimento del PIN, in assenza di anomalie, escludono la clonazione. Il mancato invio degli alert push resta irrilevante se, per lo stretto arco temporale, le notifiche non avrebbero potuto impedire le operazioni.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di carte di debito emesse dalla banca resistente, subiva il furto del borsone lasciato nell’autovettura in sosta notturna. Accortasi dei prelievi fraudolenti presso ATM per euro 1.200,00, disconosceva subito le operazioni e ne chiedeva il rimborso. La banca negava, ritenendo le operazioni correttamente autorizzate e i sistemi funzionanti.
Insoddisfatta del reclamo, la cliente adiva l’ABF sostenendo che le verifiche dell’intermediario fossero parziali e che mancasse la prova di una conoscenza del PIN per sua colpa. La banca eccepiva la colpa grave nella custodia e, in subordine, la ripartizione del danno e la franchigia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il quadro del D. Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017, di recepimento della PSD 2, e la disciplina della strong customer authentication negli artt. 97 e 98 della direttiva e nell’art. 10-bis del decreto legislativo. Su questa base valuta la condotta delle parti.
Dalla denuncia emerge che il borsone era stato lasciato nell’abitacolo, in vista, di un’auto parcheggiata per strada durante la notte. Per l’indirizzo condiviso dei Collegi, la condotta di chi subisce il furto dello strumento di pagamento lasciato in auto chiusa a chiave è normalmente connotata da colpa grave, salvo la sosta in parcheggio custodito. Il Collegio aggiunge che margini di valutazione residuano solo in ipotesi di furto “con destrezza”, qui non ricorrenti, essendo il furto avvenuto per rottura del vetro.
Quanto all’autenticazione, la banca ha prodotto l’estratto del Giornale di fondo dell’ATM, da cui risultano l’uso del microchip e la corretta digitazione del PIN, senza anomalie né tentativi falliti. La clonazione è quindi esclusa, secondo l’indirizzo richiamato (Collegio ABF di Bologna, decisione n. 6968 del 2022), tanto più che la ricorrente non ha allegato elementi concreti a sostegno.
La rapida sequenza dei tre prelievi, compiuti in quattro minuti e con due carte diverse, suffraga la presunzione di custodia congiunta di carte e PIN (Collegio di coordinamento, decisione n. 5304 del 2013). Infine, la contestazione sugli alert push è ritenuta irrilevante: anche ammesso il mancato invio, nell’arco di pochi minuti le notifiche non avrebbero impedito le operazioni. Il ricorso è pertanto infondato e non viene accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.