Estinzione anticipata cessione quinto e rimborso costi up-front recurring (ABF Collegio di Roma n. 3338 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La quietanza liberatoria sottoscritta dopo l’estinzione, che non contenga la chiara volontà di rinunciare e l’indicazione specifica degli importi, ha valore di mera dichiarazione di scienza e non preclude il rimborso.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato nel 2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, da restituire in centoventi rate mensili. Nel maggio 2022, in corrispondenza della rata n. 49, estingueva anticipatamente il finanziamento. Con reclamo del 2025 chiedeva il rimborso di € 1.199,90, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, senza ottenere soddisfazione.
L’intermediario resistente eccepiva in via principale l’avvenuto rilascio di ampia quietanza liberatoria e, in via subordinata, la correttezza della propria condotta e della distinzione contrattuale tra voci ripetibili e non ripetibili, in particolare per le commissioni di distribuzione qualificate come costi di terzi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., applicabile al contratto in forza della disciplina intertemporale. Ricorda che l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, ha sostituito la norma, e che le disposizioni transitorie sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023. L’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, ha poi stabilito che per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione, con esclusione delle imposte dalla riduzione.
Sulla quietanza liberatoria, il Collegio richiama la decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento: la dichiarazione sottoscritta dopo l’estinzione, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso, non vale come rinunzia abdicativa né come atto transattivo se non contiene la chiara volontà di rinunciare e gli importi specificati nelle singole voci. Nel caso concreto la quietanza non ha efficacia preclusiva, coerentemente con la decisione n. 13788/19 del Collegio di Roma.
Nel merito, il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, che ne afferma l’applicazione immediata anche ai contratti anteriori. I costi up-front si riducono, in assenza di clausola, secondo il criterio del costo ammortizzato parametrato alla curva degli interessi; i costi recurring secondo il pro rata temporis, salvo clausola contrattuale valida.
Quanto alla qualificazione delle voci, il Collegio richiama la decisione n. 16800/2020: le commissioni a favore del finanziatore si distinguono validamente in componente up-front e recurring, le commissioni di distribuzione sono interamente up-front, mentre per le spese di invio delle comunicazioni periodiche è valido il criterio contrattuale di € 2,00 a invio. Il rimborso ancora dovuto è quantificato in € 690,86, con interessi legali dalla richiesta al saldo, e arrotondato a € 691,00. La richiesta di spese di assistenza professionale è respinta in forza della decisione n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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