Furto d’identità e conto a distanza: adeguata verifica e tutela dell’intestatario (ABF Collegio di Roma n. 3128 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di furto d’identità con apertura di un conto corrente a distanza a nome altrui, gli obblighi di adeguata verifica della clientela ex d.lgs. n. 231/2007 non tutelano soltanto l’intermediario, ma anche il soggetto formalmente intestatario del rapporto, sicché sussiste un contatto sociale qualificato che lo legittima a ricorrere all’ABF. L’apertura a distanza richiede l’acquisizione di copia dei documenti, la verifica della loro autenticità e riscontri ulteriori commisurati al rischio. L’intermediario che si limiti a descrivere la procedura di onboarding senza provarne documentalmente l’effettivo svolgimento e gli esiti dei controlli automatizzati non dimostra la correttezza del proprio operato. Ne consegue l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica.

Il Fatto

La ricorrente espone di essere stata contattata, il 27.3.2024, da un dipendente di una banca terza che la informava dell’esistenza di movimenti sospetti su un conto corrente a lei intestato e mai aperto. Apprendeva così che a suo nome erano stati accesi più rapporti online presso diversi istituti, mediante uso illecito dei suoi documenti. Nella stessa giornata presentava denuncia per smarrimento della carta d’identità e, nei giorni successivi, chiedeva agli istituti la documentazione relativa all’apertura dei rapporti, agli estratti conto e ai dati tecnici delle operazioni. Il 24.9.2024 riceveva la notifica di un decreto ingiuntivo fondato su operazioni effettuate da uno dei conti fraudolentemente aperti.

La banca resistente riferisce che il 7.7.2023 erano stati aperti un conto corrente online e una carta di debito tramite onboarding a distanza con firma elettronica avanzata; a seguito dell’operatività anomala e della segnalazione, bloccava il conto il 15.4.2024, recedeva dal rapporto e ne disponeva la chiusura con cancellazione ex tunc dei collegamenti. Eccepisce l’inammissibilità per mancato previo reclamo e, in subordine, la cessazione della materia del contendere, contestando nel merito ogni irregolarità.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare, il Collegio rileva che due delle tre missive inviate dalla ricorrente integrano dei reclami ai sensi delle Disposizioni ABF: individuano problemi di cui si chiede alla banca la soluzione insieme al rilascio di determinata documentazione. Richiama sul punto Collegio di Roma, decisione n. 12211/2022. L’eccezione è dunque superata.

Nel merito, il Collegio muove dal riconoscimento di un contatto sociale qualificato tra intermediario e soggetto formalmente intestatario, richiamando Collegio di coordinamento, decisione n. 6070 del 21.5.2024 e Collegio di Roma n. 851 del 19.1.2024. Il contenuto dell’adeguata verifica in apertura di rapporto continuativo consiste nell’identificazione e verifica dell’identità su base documentale o informativa affidabile e indipendente, ai sensi degli artt. 17 e 18, lett. a), oltre alla raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto. L’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 disciplina l’adeguata verifica in assenza di presenza fisica e distingue due canali: il bonifico di riconoscimento con identificazione elettronica a forte autenticazione, ovvero le modalità individuate dalle Autorità di vigilanza. Il Provvedimento Banca d’Italia 30.7.2019 richiede l’acquisizione di copia dei documenti, la verifica della loro autenticità e riscontri ulteriori commisurati al rischio.

La banca ha dedotto di aver identificato il cliente interamente a distanza, con caricamento del documento in tempo reale, verifica OCR, controlli di autenticità tramite software biometrico, corrispondenza del volto e prova di vita mediante due selfie o video-selfie. Il Collegio rileva però che l’intermediario non fornisce evidenze documentali dell’effettivo susseguirsi dei passaggi né degli esiti dei controlli automatizzati. Produce soltanto il documento di identità e un selfie, senza provare di averne acquisiti due con espressioni diverse, come dichiarato. La ricorrente contesta che il documento fosse un falso grossolano, privo della sigla IT e della bandiera europea, con errori ortografici e difetti di filigrana; la banca non replica specificamente a tali rilievi.

Il Collegio richiama il precedente Collegio di Roma n. 3913 del 18.4.2025, relativo a un caso simile contro il medesimo intermediario e alla medesima procedura: i selfie che non ritraggono l’intestatario mentre regge il documento non integrano misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi dell’art. 19, come già riconosciuto da Collegio Milano, decisione n. 8215/2023. Ne consegue la violazione degli obblighi di adeguata verifica in occasione dell’apertura del rapporto.

Quanto alla richiesta documentale, il Collegio osserva che essa non è riproposta in ricorso e che la documentazione è stata prodotta dall’intermediario tra gli allegati alle controdeduzioni: su questo punto ritiene cessata la materia del contendere. Accerta pertanto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e respinge nel resto, disponendo il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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