Preavviso SIC riferito a ritardo regolarizzato non vale per segnalazioni successive (ABF Collegio di Roma n. 3130 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti delle persone fisiche, anche non consumatrici. L’onere di provare l’invio e la ricezione grava sull’intermediario e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici. Il preavviso riferito a un ritardo di pagamento successivamente regolarizzato dal cliente, e per il quale non vi è stata segnalazione, non estende i suoi effetti ai ritardi successivi: per questi è necessario un nuovo preavviso, in forza del tenore dell’art. 125, comma 3, TUB e della funzione del preavviso rispetto alla segnalazione che ne segue.

Il Fatto

Il ricorrente contesta l’illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dall’intermediario presso le banche dati gestite da Crif e CTC, in relazione a un’apertura di credito, per mancanza di regolare preavviso. Sostiene di non aver ricevuto la missiva prodotta dalla banca in sede di reclamo e rileva, in ogni caso, che il preavviso datato febbraio 2024 riguarda un ritardo poi regolarizzato, mentre la prima segnalazione concerne un ritardo di maggio 2024 per il quale nessun preavviso sarebbe stato inviato.

L’intermediario riferisce di aver trasmesso in data 22.2.2024 un preavviso recapitato tramite servizio postale, con codice coincidente con quello risultante dalle evidenze del vettore. Eccepisce il difetto di interesse ad agire, per la presenza nei SIC di segnalazioni più gravi, e conclude per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama anzitutto il Collegio di Coordinamento n. 4632 del 2023, che ha qualificato il preavviso come requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC, con riferimento a tutte le persone fisiche, anche imprenditori individuali o professionisti. Sul piano dell’ambito oggettivo, la disciplina di settore consente la segnalazione solo dopo il decorso di quindici giorni dalla spedizione del preavviso, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta.

Quanto all’onere probatorio, il Collegio richiama Collegio di Coordinamento n. 3089 del 2012: la prova dell’invio e della ricezione grava sull’intermediario e, in assenza di requisiti di forma, può essere raggiunta anche con presunzioni semplici. Nel caso concreto, la documentazione del vettore (data 27.2.2024 e recapito 29.2.2024) risulta compatibile con il preavviso del 22.2.2024, secondo il criterio elaborato dai Collegi per cui, in assenza di codice a barre, è sufficiente la compresenza di almeno due indicatori tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito.

Tuttavia, il ricorrente contesta che quel preavviso riguardi una rata di febbraio 2024 poi regolarizzata. La circostanza, non contestata dall’intermediario, trova conferma nelle visure, da cui emerge che la prima segnalazione per ritardo si riferisce a maggio 2024. Il Collegio richiama allora il principio recepito con la decisione n. 1575/2023, secondo cui, dopo un preavviso riferito a un ritardo regolarizzato e non segnalato, occorre un nuovo preavviso per segnalare ritardi successivi.

Il preavviso, infatti, è funzionalizzato alla segnalazione che ne segue: una comunicazione effettuata in corrispondenza di un ritardo rimasto privo di segnalazione non può spiegare effetti rispetto ai ritardi successivi che hanno determinato la segnalazione pregiudizievole. Le doglianze del ricorrente risultano pertanto fondate. Il Collegio accerta l’illegittimità della segnalazione e dispone la cancellazione, con condanna dell’intermediario al contributo di Euro 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di Euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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