Banca responsabile per omesso controllo di assegno circolare contraffatto (ABF Collegio di Milano n. 1068 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che, richiesta dal cliente di verificare il bene emissione di un assegno circolare, non declini espressamente e in modo inequivocabile ogni responsabilità sul buon fine dell’operazione, assume l’obbligo di svolgere la verifica con la diligenza tecnica esigibile. Ove il titolo presenti anomalie rilevabili ictu oculi e l’intermediario le abbia trascurate, sussiste la sua responsabilità per i danni subiti dal prenditore. La mancata adozione delle cautele suggerite e l’accettazione di un assegno da un soggetto sconosciuto integrano peraltro una condotta colposa del cliente, che giustifica un concorso di responsabilità e la riduzione del risarcimento. La prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. resta a carico del ricorrente.
Il Fatto
Una società cliente, titolare di conto corrente presso l’intermediario, vendeva un’autovettura per € 78.000,00 accettando quale corrispettivo un assegno circolare non trasferibile emesso da altro istituto. Prima del versamento il legale rappresentante inviava al proprio gestore di filiale l’immagine del titolo; seguivano interlocuzioni telefoniche in cui la banca avrebbe confermato la validità dell’assegno. Il titolo, versato a mani allo sportello, veniva poi stornato perché contraffatto.
La società ricorrente chiedeva il risarcimento del valore facciale, oltre interessi e maggior danno, lamentando il mancato rilevamento di numerose irregolarità presenti sull’assegno. L’intermediario resisteva sostenendo di aver consigliato un bonifico istantaneo, che il “bene emissione” è priva di attendibilità e che il cliente aveva assunto consapevolmente il rischio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’orientamento dell’Arbitro in materia di verifica del bene emissione di un assegno circolare: la banca può legittimamente negare l’assistenza senza incorrere in responsabilità, purché il diniego sia trasparente e corretto; oppure può prestarla, ma solo dichiarando contestualmente e in modo espresso che non intende assumere alcuna responsabilità sul buon fine dell’operazione.
Nel caso di specie il Collegio rileva che non vi fu alcun diniego esplicito a svolgere la verifica. Al contrario, risultano agli atti l’e-mail con l’immagine del titolo e il registro delle chiamate, con la conferma telefonica della validità dell’assegno. Sussistevano inoltre elementi di anomalia che l’intermediario, usando la diligenza tecnica, avrebbe potuto rilevare: tra questi, il Collegio valorizza il precedente del Collegio di Milano n. 5809/2023, ove l’inesistenza della filiale era stata ritenuta anomalia rilevabile ictu oculi. Analoga conclusione vale per la non corrispondenza del codice CAB e per la denominazione di fantasia della BCC indicata alla firma.
Il Collegio non ritiene però che la responsabilità gravi interamente sulla banca. La società ricorrente accettò un assegno di importo elevato da un acquirente sconosciuto, senza verifiche sull’identità e senza seguire le cautele suggerite, e concluse la vendita prima dell’esito definitivo dell’incasso. Tale condotta integra un concorso di colpa.
Quanto al maggior danno ex art. 1224 c.c., la ricorrente non ha fornito alcuna prova. Il Collegio quantifica pertanto un valore ipotetico di partenza del bene in € 44.000,00, che assorbe anche la richiesta di interessi, e riconosce un concorso di responsabilità al 50%, liquidando € 22.000,00. Dispone inoltre il pagamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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