Fascia di inedificabilità idraulica e diniego di sanatoria: vincolo reale insuperabile (Cons. Stato n. 1748 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 133 del r.d. n. 368/1904 introduce un vincolo conformativo di inedificabilità assoluta posto a tutela della sicurezza idraulica, della manutenzione delle opere di bonifica e della prevenzione del rischio esondativo. Il vincolo ha natura reale: opera sul bene e non sul soggetto, e non ammette deroghe di alcun tipo. Ne consegue che la presenza di opere nella fascia di rispetto idraulica giustifica ex se il diniego di sanatoria, restando irrilevante l’individuazione del soggetto che ha realizzato l’abuso. Il diniego, in presenza del vincolo, ha natura vincolata, con esclusione di ogni margine di leale collaborazione o di valutazione alternativa da parte dell’amministrazione. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 resta riservata alla fase esecutiva.

Il Fatto

La società proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Viareggio, in prossimità del canale di bonifica Lama Lunga, otteneva il permesso di costruire e la relativa variante per la realizzazione, mediante sostituzione edilizia, di una media struttura di vendita. Il Consorzio di Bonifica rilasciava il proprio nulla osta, dando atto che il progetto prevedeva la rimozione dei manufatti presenti nella fascia di inedificabilità e dettando prescrizioni per mantenere libera l’area lungo il canale.

A seguito di un sopralluogo il Consorzio rilevava la persistente presenza delle opere che dovevano essere demolite e di una tettoia. Il Comune adottava quindi l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. La società proponeva un primo ricorso, dichiarato improcedibile per l’intervenuta domanda di accertamento di conformità; il Consorzio si esprimeva negativamente e il Comune rigettava la sanatoria. Il TAR Toscana, riuniti i ricorsi, dichiarava l’improcedibilità del primo e respingeva il secondo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello infondato nel merito, il che esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal Comune. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono la legittimità del diniego di sanatoria e dei pareri negativi del Consorzio.

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 133 del r.d. n. 368/1904, che ha introdotto un vincolo conformativo di inedificabilità assoluta a tutela di interessi pubblici primari: sicurezza idraulica, manutenzione delle opere di bonifica e prevenzione del rischio esondativo. Il vincolo, per la sua natura, opera sul bene e non sul soggetto e non tollera deroghe.

Dalla documentazione emerge che le opere contestate ricadono nella fascia di inedificabilità e costituiscono variazioni non autorizzate rispetto alle prescrizioni che accompagnavano i titoli edilizi. Il nulla osta imponeva la demolizione del tratto di recinzione parallelo al canale, di parte della recinzione perpendicolare e del cancello, oltre alla realizzazione di una fascia a verde in sostituzione della superficie asfaltata da demolire. Tali prescrizioni sono giudicate del tutto incompatibili con il mantenimento delle opere, la cui illegittimità giustifica ex se il rigetto dell’istanza di sanatoria.

Poiché viene in rilievo un vincolo di natura reale, la Corte ritiene irrilevante l’individuazione del soggetto realizzatore degli abusi, che l’appellante attribuisce al proprio dante causa: decisiva è l’insistenza delle opere nella fascia di rispetto. Parimenti infondata è la censura sull’asserita mancata dimostrazione dell’insistenza delle opere in epoca successiva all’apposizione del vincolo, non essendo stata fornita prova contraria.

Quanto alla leale collaborazione ex art. 14 bis della legge n. 241/1990, la Corte esclude la violazione: il vincolo escludeva la possibilità di prescrizioni alternative e il diniego si configura come atto di natura vincolata. Il quarto motivo, sulla difficoltà di esecuzione della demolizione, è respinto richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. VII, n. 7822 del 2023): l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e la sanzione sostitutiva va valutata solo in fase esecutiva. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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