Carta docente e decreto ingiuntivo: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1548 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, non dalla sua formazione. Il ricorrente non è tenuto a provare il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, perché a tale fine supplisce la dichiarazione di esecutività resa ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. L’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. non priva di efficacia esecutiva il decreto, ma ne consente soltanto la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 cod. proc. civ. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Un decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. Il provvedimento era stato dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione.
Notificato il titolo, il Ministero non aveva corrisposto alcuna somma. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente aveva inviato una diffida, rimasta priva di riscontro, e con ricorso notificato il 4 marzo 2025 ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica la propria investitura sotto il profilo del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. La questione è di ordine processuale: occorre stabilire da quale momento computare il periodo oltre il quale è consentito agire esecutivamente contro la pubblica amministrazione.
Il Tribunale osserva che la notifica del titolo esecutivo è avvenuta l’8 febbraio 2024 e che il ricorso è stato notificato il 4 marzo 2025, quindi dopo più di un anno. Il termine risulta pertanto ampiamente rispettato, secondo la disciplina dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Il secondo passaggio concerne l’onere probatorio. Il Collegio esclude che il ricorrente debba dimostrare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, come invece richiesto per le sentenze del giudice ordinario. Nei confronti del provvedimento monitorio tale dimostrazione è superflua, perché vi supplisce la dichiarazione di esecutività resa ex art. 647 cod. proc. civ.
A sostegno, il Tribunale aggiunge che una eventuale opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio. Essa rende soltanto possibile la sospensione dell’efficacia, da graduare secondo i criteri dell’art. 649 cod. proc. civ. Il titolo conserva dunque la propria attitudine esecutiva.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel decreto ingiuntivo. Il Collegio ordina al Ministero di attribuire la carta docente per gli anni scolastici indicati e di provvedere al pagamento di 2.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’inottemperanza successiva nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale e termine ulteriore di 60 giorni. Le spese di lite, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del patrocinatore antistatario, ai sensi degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 93, primo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 26 c.p.c. – Foro dell'esecuzione forzata
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione provvisoria
- Art. 650 c.p.c. – Opposizione tardiva