Gara pubblica prova di resistenza e onere di allegare il maggior punteggio (TAR Sicilia n. 2567 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il concorrente che impugni l’aggiudicazione altrove disposta e non formuli domanda di annullamento integrale della procedura ai fini della sua riedizione è tenuto ad assolvere l’onere di prova di resistenza. Deve cioè allegare e quantificare i maggiori punteggi che conseguirebbe dall’accoglimento dei motivi, oppure i minori punteggi da attribuire all’aggiudicataria, dimostrando di poter superare il divario in graduatoria. In difetto, la permanenza al secondo posto rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La scelta dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile solo se macroscopicamente illogica, irragionevole o non trasparente. I chiarimenti resi in gara valgono come interpretazione autentica della lex specialis, purché si limitino a rimediare a un errore materiale senza modificarne la portata.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore uscente degli impianti di parcheggio degli aeroporti di Catania e Comiso, partecipava alla gara indetta dalla società di gestione aeroportuale per la fornitura dei medesimi impianti e la relativa manutenzione quinquennale. La legge di gara richiedeva requisiti di capacità economica e tecnica e attribuiva il punteggio qualitativo secondo dieci criteri, tra cui le referenze di installazione in aeroporti, le referenze funzionali al sistema di pagamento integrato, la cassa automatica e le migliorie.

All’esito della valutazione la ricorrente si collocava al secondo posto, preceduta dall’aggiudicataria. Impugnava quindi l’aggiudicazione e gli atti di gara, dolendosi della non pertinenza dei criteri qualitativi, del diniego di utilizzare i requisiti dell’ausiliaria per migliorare l’offerta e dei punteggi attribuiti alle voci relative alla cassa automatica e alle migliorie, chiedendo in via principale l’affidamento e in subordine il risarcimento del danno. La stazione appaltante eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. La ricorrente non chiede l’annullamento integrale della gara, ma contesta criteri e valutazioni che avrebbero falsato le risultanze, senza però indicare in punto di prova di resistenza quali maggiori punteggi conseguirebbe dall’accoglimento dei motivi, né quali minori punteggi andrebbero attribuiti all’aggiudicataria. Poiché per superare in graduatoria sarebbe necessario un incremento di almeno trenta punti, l’utilità concreta dell’eventuale accoglimento resta indimostrata.

Il Tribunale precisa, solo per completezza, che il ricorso sarebbe comunque infondato. Richiama la giurisprudenza secondo cui la scelta dei criteri di valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo ove macroscopicamente illogica o irragionevole, e ricorda che la gara serve ad approvvigionare l’amministrazione di ciò di cui necessita, non a offrire occasioni di lavoro modulate sulle preferenze delle imprese.

Nel merito, il criterio sulle referenze aeroportuali è pertinente all’oggetto dell’affidamento, perché le esigenze di parcheggio nelle aree aeroportuali non sono sovrapponibili a quelle di altre strutture. La dedotta limitazione agli aeroporti italiani è destituita di fondamento: i chiarimenti di gara avevano univocamente qualificato la restrizione come refuso, estendendo le referenze a tutti gli aeroporti. Tali chiarimenti costituiscono interpretazione autentica della volontà provvedimentale e, nella specie, non modificano la lex specialis ma rimediano a un errore materiale.

Quanto al diniego di avvalimento premiale, il motivo prospettato nel ricorso si limita al difetto di motivazione ed è manifestamente infondato: la commissione aveva indicato la ragione del diniego nel verbale, richiamando l’art. 104, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Le censure introdotte solo con la memoria e con la replica, afferenti a profili diversi, sono tardive. È inoltre inammissibile per difetto di legittimazione la doglianza riferita alla mancata partecipazione di un diverso operatore economico. Infondate sono anche le censure sui punteggi della cassa automatica e delle migliorie, essendo il punteggio numerico, se accompagnato da adeguata predeterminazione dei criteri, strumento sufficiente di valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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