Inammissibile l’appello cautelativo contro la sola motivazione della sentenza di rito (C.G.A.R.S. n. 585 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello che non censuri il dispositivo di una sentenza di rito ma si rivolga esclusivamente a un passaggio della motivazione, chiedendone l’espunzione. L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. e applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., deve consistere in un’utilità personale, attuale e concreta, non nel timore che la motivazione sia strumentalmente invocata in sede procedimentale o processuale. La declaratoria di inammissibilità per difetto di lesività dell’atto impugnato è logicamente incompatibile con qualsiasi accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa sostanziale: il giudicato che si forma su una sentenza di rito non estende la propria efficacia preclusiva al merito del rapporto obbligatorio controverso.

Il Fatto

Con diffida del 7 settembre 2017 il Ministero dell’Ambiente intimava alle società insediate in un Sito di Interesse Nazionale di avviare le procedure di bonifica e ripristino ambientale di un’area marina, assumendo che una precedente pronuncia del giudice amministrativo avesse già riconosciuto la responsabilità delle imprese destinatarie per la contaminazione dei fondali.

La società destinataria impugnava la diffida davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, con ricorso introduttivo e tre motivi aggiunti. Il TAR li dichiarava inammissibili: il ricorso perché la diffida, qualificata come diffida in senso stretto, non era autonomamente lesiva; i motivi aggiunti per la natura endoprocedimentale degli atti. Proposto appello qualificato come cautelativo, l’appellante lo rivolge contro la sola motivazione, ove il TAR aveva scritto che la diffida non ha carattere novativo ma è meramente ricognitiva di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura della decisione impugnata. La sentenza del TAR è una sentenza di rito: non ha scrutinato il merito della pretesa ministeriale, non ha accertato l’esistenza di alcun obbligo di bonifica, non ha statuito sulla fondatezza della diffida. Si è limitata a dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell’atto, qualificato come meramente sollecitatorio e non provvedimentale.

L’appello non contesta il dispositivo, favorevole all’appellante perché ha escluso l’immediata impugnabilità della diffida e ha consentito di riservare le difese al giudizio sul provvedimento finale. Esso si dirige unicamente contro un passaggio motivazionale, di cui chiede l’espunzione. Occorre allora verificare se da quel passaggio possa derivare un pregiudizio alla posizione giuridica dell’appellante.

L’analisi è testuale. Il TAR ha scritto che la diffida è ricognitiva di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti: non di obblighi accertati da una sentenza, né di obblighi che il Collegio ritenga preesistenti. Il verbo assume non introduce un accertamento del giudice, ma registra ciò che l’Amministrazione ritiene nell’esercizio del proprio potere. Del resto, se il TAR avesse inteso accertare l’effettiva esistenza dell’obbligo, non avrebbe potuto dichiarare il ricorso inammissibile: la stessa declaratoria in rito è logicamente incompatibile con un accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa.

Manca dunque l’interesse concreto e attuale all’impugnazione. Il timore che la motivazione sia strumentalmente invocata dall’Amministrazione non integra un interesse giuridicamente rilevante, tanto più che essa non contiene alcun accertamento di merito. Non è configurabile alcuna soccombenza in capo all’appellante.

A conferma soccorre la clausola con cui l’appellante ha concluso il proprio atto, con cui ha preso atto che, ove il Collegio avesse ritenuto che il TAR non avesse aderito alla posizione ministeriale, il giudizio non avrebbe potuto che essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La premessa è verificata e la conseguenza è che l’appello, per stessa ammissione della parte, è inammissibile. Il giudicato formatosi sulla sentenza di rito non copre però il merito della pretesa ministeriale: nessun accertamento sul rapporto obbligatorio è stato compiuto né avrebbe potuto esserlo. L’appellante conserva integre le proprie difese in ogni futuro giudizio sull’esistenza e sull’estensione degli obblighi di bonifica. Le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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