Diniego accesso atti disciplinari illegittimo se documenti individuati specificamente (TAR Sicilia n. 2566 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti non può fondarsi sulla genericità dell’istanza quando i documenti richiesti risultano individuati in modo preciso e circoscritto. L’istanza di accesso non assume carattere esplorativo ove il richiedente indichi specificamente gli atti di cui chiede l’ostensione e il proprio interesse alla loro conoscenza. Nel procedimento disciplinare, la circostanza che l’amministrazione agisca a tutela di interessi propri non esclude di per sé il diritto di accesso del dipendente sottoposto a sanzione. Il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 33/2013 non può essere escluso sulla base di ragioni di mero aggravio organizzativo o di assenza di interesse pubblico, in mancanza di specifiche, concrete e puntuali ragioni ostative. L’ostensione va garantita previo oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo dei terzi coinvolti.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un decreto del Direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria recante la destituzione dal servizio, proponeva ricorso per l’annullamento del provvedimento e per l’accertamento del diritto alla reintegrazione. Nel corso del giudizio avanzava domanda di accesso, in data 7 marzo 2024, chiedendo, tra l’altro, copia degli atti di contestazione, delle difese degli incolpati, dei verbali del Consiglio di disciplina e dei decreti conclusivi di altri procedimenti disciplinari richiamati nel provvedimento.
Con nota del 21 marzo 2024 l’Amministrazione trasmetteva solo parte della documentazione, omettendo i decreti indicati al punto 3 dell’istanza e opponeva un riscontro negativo alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 33/2013, per asserita carenza di interesse pubblico e per l’aggravio organizzativo che la produzione avrebbe comportato. Il ricorrente proponeva quindi istanza ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla produzione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui il diniego di accesso è legittimo quando l’istanza risulta generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello del labile interesse all’ostensione. L’accesso, si legge nella decisione, deve avere ad oggetto una documentazione specifica, indicata in modo sufficientemente preciso, e non un complesso non individuato di atti di cui non si conosce la consistenza e il contenuto, pena l’inammissibilità ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. III, n. 1139 del 2024.
Tale regola, tuttavia, non trova applicazione nel caso concreto. Il Tribunale rileva che nessuna delle circostanze richiamate dalla giurisprudenza è sussistente nella fattispecie: i documenti richiesti sono individuati in modo puntuale, con specifico riferimento ai decreti conclusivi dei procedimenti disciplinari menzionati nel provvedimento di destituzione. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per negare l’accesso documentale.
Quanto alla richiesta di accesso civico, il Collegio esclude che sussistano le specifiche, concrete e puntuali ragioni per escluderlo ai sensi dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 33/2013. L’argomento dell’Amministrazione, fondato sulla carenza di interesse pubblico e sull’aggravio di personale, non integra una ragione ostativa idonea.
Il Tribunale accoglie quindi l’istanza e ordina l’ostensione mediante esame ed estrazione di copia, con oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti cui i documenti si riferiscono, come peraltro prospettato dallo stesso ricorrente. La causa è rinviata alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024, con differimento della liquidazione delle spese alla decisione definitiva.
Nota della Redazione
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