Garanzia furto e onere della prova del tentativo di sottrazione del veicolo (Arbitro Assicurativo n. 861 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia assicurativa “Corpi Veicoli Terrestri”, la clausola che esclude i danni arrecati al veicolo allo scopo di sottrarre oggetti non assicurati presenti al suo interno prevale sulla garanzia furto e trova applicazione ogni qualvolta non sia provato che gli autori dell’illecito abbiano posto in essere atti concretamente diretti alla sottrazione del mezzo. Grava sull’assicurato l’onere della prova della circostanza che fonda la pretesa indennitaria, ossia la riconducibilità del sinistro al tentativo di furto del veicolo. La sola produzione di fatture di riparazione e di fotografie non idonee a dimostrare la manomissione del sistema di avviamento non assolve tale onere. La previa presentazione del reclamo all’impresa non richiede formule sacramentali né qualificazione formale dell’atto: è sufficiente una chiara manifestazione di insoddisfazione idonea a porre l’impresa in condizione di replicare.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un veicolo coperto da polizza CVT, deduce che il mezzo, regolarmente parcheggiato in un’area di sosta pubblica, sarebbe stato oggetto di un tentativo di furto: i malviventi, infranto il vetro posteriore destro, avrebbero tentato di accedere all’abitacolo e di sottrarre l’autovettura, senza riuscirvi, asportando effetti personali lasciati all’interno.
Sporta denuncia il giorno stesso e integratala il 16 luglio 2025, la ricorrente ha chiesto la liquidazione dell’indennizzo, respinta dall’impresa con comunicazione del 30 giugno 2025 sul presupposto che i danni non rientrassero nelle garanzie di polizza. Il reclamo dell’11 settembre 2025 non ha modificato l’esito; la società ha quindi adito l’Arbitro Assicurativo chiedendo euro 1.583,00 oltre interessi e euro 500,00 per spese legali. L’impresa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la riconducibilità dell’evento all’esclusione di cui all’art. 3.13 delle CGA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le ritiene entrambe infondate. Quanto alla prima, relativa all’asserita mancanza di un preventivo reclamo, rileva che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 per reclamo deve intendersi “una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela” avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo.
Nell’interpretare tale disposizione, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la previa presentazione del reclamo non richiede l’impiego di formule sacramentali né una specifica qualificazione formale dell’atto. È sufficiente che la comunicazione scritta contenga una chiara manifestazione di insoddisfazione e sia idonea a porre l’impresa nella condizione di conoscere le contestazioni e replicarvi (Decisione AAS n. 383/26). La comunicazione dell’11 settembre 2025 presenta tutti i requisiti sostanziali richiesti, né rileva il richiamo a definizioni contenute in fonti regolamentari previgenti.
Quanto alla mancata produzione del contratto, la documentazione agli atti consente comunque di pervenire alla decisione, non essendovi contestazioni sul contenuto delle clausole controverse.
Nel merito, è pacifico che l’art. 3.13 delle CGA deroghi alla garanzia furto, escludendo i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto di oggetti non assicurati. La prospettazione della ricorrente muove dall’inapplicabilità di tale clausola, sul presupposto che l’evento consistesse in un tentativo di furto del veicolo. Tale assunto non risulta supportato sul piano probatorio: la ricorrente non ha dimostrato che gli autori, oltre ad asportare i beni interni, abbiano posto in essere atti concretamente diretti alla sottrazione del mezzo.
Le fotografie del cruscotto, recanti la medesima data della perizia del tecnico incaricato dall’impresa, non consentono, in assenza di idonea spiegazione tecnica, di desumere la manomissione del sistema di accensione, tanto più che in sede di perizia era stata riscontrata unicamente la rottura del vetro. Neppure la fattura del 27 maggio 2025, attestante interventi di ripristino dell’impianto elettrico e di codifica della centralina, consente di ricondurre tali interventi a una manomissione nel corso di un tentativo di furto. Provata la sottrazione dei beni e il danneggiamento connesso, ma non il tentativo di sottrarre il veicolo, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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