Riforma parziale in appello travolge la statuizione sulle spese di primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 18672 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento anche parziale dell’appello comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., la caducazione della statuizione del primo giudice sulle spese processuali, in quanto dipendente dalla decisione di merito riformata. Il giudice d’appello non può quindi esaminare e confermare il regolamento delle spese del primo grado: il motivo di gravame a esso relativo va dichiarato assorbito, dovendo il giudice provvedere a una nuova statuizione sulle spese di entrambi i gradi di merito in base all’esito finale della lite. Ne consegue che, una volta riscontrata la fondatezza di tale censura, la Corte di cassazione cassa sul punto la sentenza impugnata e, ove non sia necessario alcun ulteriore accertamento, decide direttamente nel merito, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Il Fatto
Una carrozzeria, quale cessionaria di crediti indennitari vantati da due assicurati, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace la compagnia assicuratrice, chiedendo il pagamento degli indennizzi relativi a tre sinistri distinti.
Riuniti i procedimenti, il primo giudice accoglieva la sola domanda riferita a uno dei cedenti, respingeva le altre due per difetto di legittimazione attiva e compensava integralmente le spese di lite. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la compagnia al pagamento di una somma in favore della cessionaria, confermava la compensazione integrale delle spese di primo grado e compensava quelle del grado. La carrozzeria ricorre in cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente si duole del mancato accoglimento della prova testimoniale, della mancata esibizione della perizia e del diniego di c.t.u. La Corte rileva che il motivo non si correla alla motivazione impugnata: il giudice d’appello ha spiegato che i capitoli testimoniali non concernevano le modalità del sinistro, non riferendo neppure che il veicolo fosse integro. Rimaste indimostrate le modalità del fatto, l’esibizione della perizia risultava irrilevante.
Il secondo motivo è accolto. Il giudice d’appello, riscontrata la fondatezza dei primi due motivi di merito, aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell’accoglimento parziale dell’impugnazione. Proprio tale accoglimento comportava, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., la caducazione automatica della statuizione sulle spese del primo grado, perché quella statuizione era dipendente dalla decisione di merito riformata.
Il terzo motivo di appello, relativo alle spese, avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito e non deciso. Il giudice d’appello doveva invece provvedere sulle spese del primo grado oltre che su quelle del grado, regolandole sulla base dell’esito finale della lite. La sentenza è pertanto illegittima là dove ha pronunciato sul terzo motivo invece di procedere, previo assorbimento, a una nuova decisione sulle spese di primo grado.
La fondatezza della prima censura determina l’assorbimento della seconda, relativa alle spese del giudizio d’appello, anch’essa dipendente dalla decisione riformata. Il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per decidere nel merito, risultando inutile il rinvio: la soccombenza reciproca, conseguente all’accoglimento solo parziale dei petita, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di merito, mentre il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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