Gestione diretta del servizio di illuminazione votiva e competenza della Giunta (TAR Calabria n. 1060 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Giunta comunale può legittimamente assumere la decisione di gestire direttamente il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, rientrando tale determinazione nella dimensione organizzativa dell’ente. Il principio di concorrenza non prevale sui principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, allorché una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne. La scelta della gestione diretta è immune da censure quando le ridotte dimensioni demografiche del Comune e la natura del servizio rendono il ricorso alla gara più dispendioso della gestione in economia. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è deducibile quando il concessionario uscente conosceva già la volontà dell’ente di recedere dal rapporto e le relative ragioni.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’illuminazione votiva ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta municipale di un Comune ha disposto l’assunzione immediata della gestione diretta dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, unitamente alla nota di trasmissione. La società era concessionaria del servizio fin dal 1983, in forza di concessione di costruzione e gestione, con durata novennale tacitamente rinnovabile.
La ricorrente ha dedotto, tra gli altri, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del capitolato in tema di riscatto degli impianti, l’incompetenza della Giunta rispetto al Consiglio comunale, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata indizione di una gara. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il motivo di incompetenza, dal cui eventuale accoglimento sarebbe dipeso l’esito dell’intero ricorso. La censura non è stata condivisa. Richiamando la giurisprudenza in materia, il Collegio ha osservato che la Giunta municipale può assumere la decisione di gestire direttamente il servizio delle lampade votive, poiché la disciplina vigente consente la gestione in economia a condizione di ottenere conseguenti economie.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il motivo è stato giudicato infondato. La ricorrente, già dal marzo 2018, quasi un anno prima della fisiologica scadenza della concessione, era a conoscenza della volontà del Comune di recedere dal rapporto e delle relative ragioni. Tale conoscenza elide l’interesse differenziato alla comunicazione di avvio del successivo procedimento.
Sul motivo relativo al riscatto degli impianti, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha provato di non ignorare la disciplina del capitolato, offrendosi più volte di addivenire a una stima condivisa del valore degli impianti. La mancata definizione dell’accordo è stata imputata alla ricorrente stessa, che non ha dato seguito alla nota del Comune.
Nel vagliare gli ulteriori profili, il Tribunale ha sottolineato che la pubblica amministrazione, chiamata a scegliere tra più modelli organizzativi di un servizio pubblico locale, può decidere di assicurarlo senza avvalersi di terzi, specie considerando le ridotte dimensioni demografiche del territorio e la natura del servizio. Il ricorso alla procedura di gara sarebbe risultato peraltro più dispendioso della gestione diretta. Quanto all’eventuale indizione di una selezione, la ricorrente, affidataria uscente, non avrebbe neppure potuto esservi reinvitata per l’operare del principio di rotazione. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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