Silenzio inadempimento della PA e obbligo di concludere il procedimento VIA (TAR Sicilia n. 808 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 è soggetto a termini perentori, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a concluderlo con provvedimento espresso. Integra silenzio inadempimento la mancata adozione del provvedimento finale entro il termine di legge, non valendo a escluderlo una nota soprassessoria che si limiti a riferire la trasmissione degli atti alla commissione competente senza indicare alcun termine di definizione. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine dimezzato e nomina, in caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, consegue in via automatica allo sforamento dei termini procedimentali.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione alla rete elettrica. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico e lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, il procedimento è rimasto privo di definizione.
La società ha quindi adito il TAR per far accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività della memoria e dei documenti depositati dall’amministrazione regionale il 27 gennaio 2026. Dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 117 c.p.a., comma 4, disp. att., si evince che il deposito effettuato l’ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo ed è tardivo, permanendo tale orario quale termine di garanzia del contraddittorio anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il silenzio inadempimento presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere non sussiste solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità ovvero il dovere di correttezza e buona amministrazione facciano sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.
Il Collegio ha ricordato che l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Nel caso in esame viene in rilievo l’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che qualifica come perentori tutti i termini del procedimento, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
Il Tribunale ha poi richiamato le previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dalle quali discende che le competenze in materia di tutela del paesaggio e l’espressione del concerto per la VIA statale sono esercitate dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Accertata l’inerzia, non superata dalla nota soprassessoria che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro centocinque giorni, nominando quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, con facoltà di delega. Ha inoltre accolto la domanda di rimborso del 50% delle spese di istruttoria, pari a € 8.269,87, quale conseguenza diretta e automatica dello sforamento dei termini, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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