Limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 15555 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere proposto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non è deducibile, essendo escluse la generica doglianza sulla congruità del trattamento sanzionatorio e la contestazione sulla mancata esplicitazione dell’insussistenza di cause di non punibilità. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo nei limiti dell’errore manifesto, ossia qualora la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione e C 12.000 di multa a due imputati, in relazione alla detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione in punto di esplicitazione dell’iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena. In particolare, i ricorrenti lamentavano la mancata motivazione in relazione all’insussistenza di ipotesi di non punibilità, alla qualificazione giuridica del reato e alla quantificazione della pena, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento. I profili di doglianza dedotti, ha osservato la Corte, risultano esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.
La disposizione consente al pubblico ministero e all’imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, nessuno di tali temi risulta investito dal ricorso, il quale si limita ad assumere la mancata esplicitazione della esclusione di cause di non punibilità ovvero la congruità del trattamento sanzionatorio.
Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha precisato che tale facoltà è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ipotesi non ravvisabile nella specie, essendo i ricorsi fondati esclusivamente su asseriti vizi motivazionali.
Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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