Il gestore alberghiero è agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 16 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale, riscuote l’imposta di soggiorno e la detiene in attesa di riversarla all’ente locale assume la qualità di agente contabile, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione amministrativo-contabile. Il mancato riversamento delle somme incamerate integra un danno erariale da minore entrata, ascrivibile anche alla persona fisica che, per il principio dell’immedesimazione organica, abbia avuto la materiale disponibilità del denaro pubblico. La responsabilità è solidale tra società e amministratore, ed è connotata da dolo ove il gestore non possa ignorare l’obbligo di versamento. In mancanza di documentazione delle presenze, il danno può essere quantificato in via equitativa assumendo a parametro la massima potenzialità recettiva delle strutture.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una società di gestione alberghiera e il suo amministratore unico, quali gestori di due strutture recettive site in Montecatini Terme, chiedendone la condanna solidale al risarcimento in favore del Comune del danno di € 10.408,31, oltre accessori. L’importo corrispondeva, secondo la prospettazione requirente, al valore delle imposte di soggiorno relative all’anno 2019 non riversate.

La contestazione muoveva da una segnalazione dell’ente locale, che aveva ricevuto un acconto di € 1.400,00 e aveva poi notificato un’ingiunzione di pagamento rimasta senza esito. Non risultando possibile conteggiare le presenze per difetto delle comunicazioni dei gestori, il danno era stato determinato in via presuntiva sulla base della massima potenzialità recettiva delle strutture, al netto dell’acconto versato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la contumacia dei convenuti, ritenendo regolari le notifiche dopo l’ordinanza di rinnovo emessa all’esito della verifica della reperibilità del domicilio digitale della società nei pubblici registri, in applicazione dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008. Accertata la regolarità dell’incombente, la Sezione passa all’esame del merito della pretesa.

Il quadro normativo di riferimento è individuato nell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, che consente ai Comuni turistici di istituire l’imposta di soggiorno, e nel regolamento comunale che pone a carico dei gestori l’obbligo di riversamento delle somme incamerate entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre. Il mancato riversamento costituisce per l’ente un danno da minore entrata.

Quanto alla qualificazione soggettiva, la Corte afferma che il gestore svolge una funzione strumentale alla riscossione dell’imposta, con maneggio di denaro a destinazione pubblica, da cui derivano obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento. Ne consegue il rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione contabile. Il percorso argomentativo si sorregge sul richiamo a Cass. SS.UU. n. 19654/2018 e a Corte conti SS.RR. n. 22/2016, nonché alla Corte conti, I Sezione centrale, n. 30 del 26 gennaio 2023, che su fattispecie analoga ha ribadito la qualità di agente contabile del gestore alberghiero e l’autonomia del rapporto di servizio rispetto a quello tributario.

Sul piano soggettivo, la condotta omissiva è connotata da dolo, atteso che l’amministratore non poteva ignorare un obbligo connaturato alla gestione della struttura ricettiva, circostanza confermata dal versamento dell’acconto. La responsabilità è solidale tra società e gestore, in applicazione del principio dell’immedesimazione organica, che consente di ascrivere la distrazione del denaro pubblico anche alla persona fisica che ne ha avuto la materiale disponibilità, come affermato da Cass. SS.UU., ord. n. 15893/2022 e ord. n. 23332/2009. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta e il mancato introito.

In ordine al quantum, il Collegio ritiene che il criterio della massima potenzialità recettiva non operi come sistema obiettivo di conteggio, ma costituisca un parametro utile ai fini della valutazione equitativa del danno, ammessa nel processo di responsabilità erariale a condizione della dimostrata oggettiva difficoltà di provare l’esatto ammontare, secondo l’insegnamento di Corte conti, II Sez. centrale di App., n. 133/2019. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento di € 10.408,31, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito al soddisfo, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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