Ricongiunzione contributiva e retribuzione pensionabile: no alla media ponderata (Corte dei Conti Sez. III App. n. 153 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione contributiva ex art. 2 della legge n. 29/1979, il criterio della c.d. media ponderata di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 965/1965 non è applicabile quando la retribuzione annua contributiva maturata alla data di cessazione definitiva dal servizio risulti inferiore a quella maturata alla data della prima cessazione. Il raffronto va operato tra le retribuzioni contributive effettivamente riferibili ai periodi di iscrizione, non parametrate all’intera annualità ma ai mesi per cui è stata presentata denuncia previdenziale. La non contestazione in primo grado dei fatti costitutivi accertati preclude la loro contestazione per la prima volta in appello. Nella ricongiunzione, i contributi trasferiti alla gestione accentrante conservano la loro natura e la retribuzione pensionabile resta quella effettivamente goduta, senza riparametrazione virtuale.

Il Fatto

Un lavoratore chiede alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, l’accertamento del diritto alla ricostruzione e rideterminazione del trattamento pensionistico per effetto della ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 dei periodi contributivi maturati presso le gestioni INPDAP e INPS, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze.

Il giudice di prime cure, con sentenza-ordinanza n. 751/2021, dichiara non corretta l’applicazione del criterio della media ponderata e dispone consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione delle quote A, B e C. Con la successiva sentenza n. 330/2022 accoglie il ricorso e condanna l’INPS. L’Istituto propone appello, censurando entrambe le pronunce.

La Motivazione della Corte

L’appello è infondato. La difesa dell’Istituto lamenta anzitutto l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 965/1965, sostenendo che la locuzione “retribuzione annua contributiva” indicherebbe l’importo complessivo su base annua, svincolato dalla durata del servizio prestato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 4747/2023): la contestazione per la prima volta in appello di fatti costitutivi accertati e consolidati in primo grado è inammissibile. Nel caso, il tema della misura della retribuzione annua contributiva era stato oggetto di accertamento nel contraddittorio, e il giudice di prime cure aveva dato atto che l’INPS non aveva svolto alcuna contestazione specifica.

Nel merito, la censura poggia su un triplice equivoco. Il reddito imponibile pensionistico dei CUD 2015 e 2016 non è riferito all’intera annualità, ma ai soli mesi per cui è stata presentata denuncia previdenziale. Così, il valore di euro 67.100,00 attiene a otto mesi, quello di euro 49.301,00 a sette mesi. Ne deriva che la retribuzione contributiva annua alla prima cessazione era superiore a quella alla cessazione definitiva.

Quanto alla seconda censura, relativa alla quantificazione delle quote B e C, il Collegio esclude che l’art. 2 della legge n. 29/1979 imponga la riparametrazione della retribuzione da lavoratore privato in quella virtuale da lavoratore pubblico. Il rinvio all’art. 13 della legge n. 1338/1962 è strumentale al solo calcolo della riserva matematica per determinare l’eventuale onere finanziario. Poiché i contributi trasferiti erano superiori alla riserva, nessun onere è stato richiesto. L’art. 5, comma 4, della stessa legge conferma il mero trasferimento degli importi.

L’appello è quindi respinto, con integrale conferma delle decisioni impugnate e condanna dell’Istituto alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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