Inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del regolamento regionale sull’accreditamento (TAR Puglia n. 171 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza originaria di interesse concreto e attuale il ricorso con cui un privato impugni il regolamento regionale che disciplina il fabbisogno delle prestazioni e il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale, quando il ricorrente sia titolare del solo parere di compatibilità all’installazione della grande macchina. La lesione dell’interesse a conseguire l’accreditamento è, in tal caso, meramente ipotetica ed eventuale, perché subordinata alla reiezione della relativa richiesta e al verificarsi di ulteriori condizioni. Il giudizio di ammissibilità va condotto sulla situazione esistente al momento della domanda, senza che la prospettazione di un pregiudizio futuro possa supplire all’assenza di una lesione attuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di uno studio radiologico, aveva agito in ottemperanza alla sentenza con cui la Sezione aveva riconosciuto il diritto al rilascio del parere di compatibilità per l’installazione di una TAC. Nelle more, la Regione ha rilasciato il parere favorevole, rendendo improcedibile la domanda di ottemperanza, come dichiarato con sentenza non definitiva n. 871 del 9 giugno 2023, che ha altresì disposto il mutamento del rito con riferimento ai motivi aggiunti.

Con tali motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il Regolamento regionale n. 9/2022, pubblicato il 19 settembre 2022, dolendosi del fatto che le disposizioni transitorie non prevedessero, anche per l’accreditamento, la priorità riconosciuta ai privati muniti di sentenze passate in giudicato, e che la corsia preferenziale dell’art. 4, comma 9, fosse riservata alle strutture già munite del parere di compatibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale e l’ha accolta, dichiarando la domanda inammissibile per carenza originaria d’interesse concreto e attuale. Il punto di partenza è la posizione della ricorrente: ella è oggi in possesso di un mero parere di compatibilità all’installazione di una grande macchina, beneficiando della verifica ex art. 8ter del D.Lgs 502/1992.

Da questa premessa il Tribunale trae una serie di conseguenze alternative. La ricorrente potrebbe non ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio; potrebbe decidere di non installare la grande macchina per la quale la verifica è stata resa in senso positivo; potrebbe incorrere nella decadenza prevista dall’art. 7, comma 4, della L.r. 9/2017 in caso di mancata richiesta dell’autorizzazione entro il termine di validità biennale del parere.

Soprattutto, la ricorrente potrebbe conseguire l’accreditamento istituzionale nei termini e con le modalità previste dallo stesso Regolamento regionale. L’art. 4, comma 9, consente infatti alla ricorrente, in qualità di struttura privata munita di parere favorevole rilasciato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, di accedere all’accreditamento.

Ne deriva che la lesione dell’interesse a conseguire l’accreditamento è meramente ipotetica ed eventuale, perché subordinata alla reiezione della relativa richiesta. Manca, dunque, quel pregiudizio concreto e attuale che legittima l’impugnazione in via anticipata della fonte regolamentare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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