Il giardino privato esclude il vincolo boschivo: obbligo di istruttoria della p.a. (Cons. Stato n. 4728 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come giardino privato è idonea a escludere l’applicazione della normativa vincolistica in materia di bosco, per espressa previsione dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227/2001 e dell’art. 58 delle N.T.A. del P.P.T.R. pugliese. Il vincolo boschivo rileva ex lege e prescinde dal recepimento negli atti di pianificazione, che operano mera ricognizione dell’esistenza del bene in base alle sue qualità intrinseche. L’assenza di una definizione espressa di giardino privato impone all’amministrazione di accertare la sussistenza in concreto degli indici sintomatici, secondo una nozione funzionale che valorizzi la destinazione dell’area al godimento di un’abitazione. È inammissibile la pretesa di integrare in giudizio la motivazione del provvedimento.
Il Fatto
I proprietari di un’area sita in un comune pugliese hanno impugnato le delibere con cui la Giunta regionale ha adottato e approvato il Piano Paesaggistico Territoriale. L’area di loro proprietà era stata qualificata come bosco ai sensi dell’art. 58 delle N.T.A. del Piano, mentre i ricorrenti la assumevano destinata da sempre a giardino privato di pertinenza dell’abitazione, recintato e non aperto al pubblico.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 671 del 2022, ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La Regione ha proposto appello, sostenendo che in presenza delle caratteristiche intrinseche del bosco la normativa vincolistica andrebbe sempre applicata, a prescindere dal rapporto pertinenziale con la dimora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla legge Galasso e dall’art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 42/2004, che richiama la definizione dell’art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. n. 227/2001, oggi trasfusa nell’art. 3 del d.lgs. n. 34/2018. Il Piano pugliese recepisce tale definizione e pone espressamente l’esclusione dei giardini pubblici e privati.
La Corte ribadisce, richiamando le proprie sentenze n. 1044 del 2024 e n. 6852 del 22 luglio 2024 nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 935 del 2022, che il vincolo boschivo opera ex lege e la pianificazione paesaggistica si limita a una mera ricognizione, senza effetti costitutivi.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di giardino privato. Il Piano ne è privo di definizione espressa, ma la sua esclusione si spiega solo se si ammette che esso deroga alla disciplina generale del bosco. È quindi smentita per tabulas la tesi regionale secondo cui, in presenza delle caratteristiche morfologiche del bosco, la normativa vincolistica si applicherebbe comunque.
Ne deriva un obbligo istruttorio a carico dell’amministrazione, che avrebbe dovuto verificare in sede procedimentale, e non nel processo, una serie di indici: il carattere pertinenziale del giardino rispetto all’abitazione; l’estensione, non sempre dirimente; lo stato dei luoghi; il grado di antropizzazione e l’esistenza di altri giardini simili; la recinzione. Gli elementi addotti dall’appellante costituiscono, sotto certi aspetti, un’inammissibile integrazione della motivazione dei provvedimenti impugnati.
L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’accoglimento disposto dal TAR per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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