Payback dispositivi medici: atti regionali devoluti al giudice ordinario e atti statali legittimi (TAR Lazio n. 10624 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, è estraneo alla violazione degli artt. 3, 23, 41, 97 e 117 Cost., nonché dei principi di irretroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento, come già statuito dalla Corte costituzionale, costituendo un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. Gli atti statali che certificano il superamento del tetto di spesa e adottano le linee guida sono legittimi. Le controversie aventi ad oggetto gli atti regionali e provinciali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici e quantificano le somme dovute appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività interamente vincolata e meramente ricognitiva, che instaura un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale. Il meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7, d.l. n. 95/2025 non presenta profili di illegittimità costituzionale.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti il meccanismo del payback, per gli anni 2015-2018, deducendo plurime censure di illegittimità costituzionale e eurounitaria, nonché vizi propri degli atti impugnati per difetto di istruttoria, violazione del legittimo affidamento e lesione della libertà di iniziativa economica. La ricorrente ha contestato, in particolare, la quantificazione del superamento del tetto di spesa e le modalità di calcolo del proprio fatturato, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di ripiano adottati dalla Regione Toscana. In sede di motivi aggiunti ha, altresì, impugnato l’avviso con cui l’amministrazione regionale ha dato notizia della riduzione al 25% dell’importo dovuto, prevista dalla disciplina sopravvenuta, pur avendo provveduto al relativo pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della giurisprudenza costituzionale richiamata, ha ritenuto il ricorso infondato quanto agli atti statali e inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli atti non statali. Con riferimento alle censure di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha qualificato il payback come contributo solidaristico coerente con l’art. 23 Cost., avendo la norma individuato compiutamente soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedura di determinazione.
La Corte ha, inoltre, escluso la violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, rilevando che le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il Collegio ha condiviso tale impostazione, precisando che le imprese avrebbero dovuto considerare, con l’ordinaria diligenza, il rischio di fornitura in eccesso rispetto al tetto, essendo il meccanismo noto nei suoi tratti essenziali ancorché non nella sua concreta incidenza.
Quanto ai vizi propri degli atti statali, il TAR ha rammentato che la determinazione del tetto di spesa regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale, avvenuta nel 2019 per gli anni 2015-2018, ricalca la percentuale del tetto nazionale già vigente, sicché le imprese non potevano fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi. Il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento e le linee guida del 2022 risultano, pertanto, coerenti con il quadro normativo di riferimento.
Con riguardo agli atti regionali, il Collegio ne ha scrutinato la natura, giungendo alla conclusione che l’attività di definizione dell’elenco delle aziende e di quantificazione delle somme dovute, pur definita “provvedimento”, si risolve in un’attività vincolata e meramente esecutiva, priva di margini di discrezionalità tecnica. Essa non implica una spendita di potere autoritativo e si colloca “a valle” del potere, radicando un diritto soggettivo patrimoniale alla corretta quantificazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
Infine, in merito alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7, d.l. n. 95/2025, contestata con i motivi aggiunti, il TAR ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, trattandosi di un mero beneficio che non comprime il diritto di difesa, potendo il debitore scegliere di non avvalersene e di coltivare il giudizio. Il ricorso per motivi aggiunti è stato, pertanto, rigettato. Le spese di lite sono state compensate, attesa la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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