Giudicato sul capo non annullato e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. I n. 1709 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato della sentenza su tale punto, che non può più essere posto in discussione nei gradi successivi. Il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento su ricorso del solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi su un capo non interessato dalla pronuncia di annullamento, viola il divieto di reformatio in peius. Ne consegue che è illegittima la sentenza del giudice del rinvio che rivaluti in senso peggiorativo un elemento già definito con statuizione non impugnata dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi condannava l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, per furto aggravato dalla violenza sulle cose, dall’orario notturno e dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La Corte di appello di Lecce confermava la decisione. La Cassazione annullava limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
In sede di rinvio la Corte territoriale escludeva la recidiva, riconosceva l’attenuante della speciale tenuità del danno e riduceva la pena. Su nuovo ricorso dell’imputato la Cassazione annullava ancora per ragioni processuali, con ulteriore rinvio. Nel secondo giudizio di rinvio la Corte di appello di Lecce riteneva equivalenti l’attenuante e le aggravanti, ma tornava a riconoscere la recidiva, rideterminando la pena. La difesa ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la difesa lamenta il difetto di querela e la sua rilevabilità in ogni stato e grado, è rigettato. La Corte richiama il principio secondo cui l’annullamento con rinvio per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato sul punto (Sez. V n. 51098 del 19.09.2019). Poiché la pronuncia del 2017 aveva annullato la sentenza di appello solo sul trattamento sanzionatorio, si è formato il giudicato sulla responsabilità, non più discutibile in questa fase.
Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è invece fondato. La Corte richiama il principio per cui viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento su ricorso del solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi su un capo non interessato dall’annullamento (Sez. IV n. 31840 del 17.05.2023).
La sentenza impugnata aveva ritenuto condivisibili le argomentazioni del Tribunale in ordine al riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Tale valutazione risulta però peggiorativa rispetto alla statuizione con cui la stessa Corte di appello, nel primo giudizio di rinvio, aveva escluso la recidiva, senza che il pubblico ministero avesse proposto impugnazione sul punto.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo e annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Il giudice del rinvio dovrà rispettare il principio di diritto enunciato e compiere le conseguenti valutazioni sanzionatorie. Il terzo motivo, sulla quantificazione della pena, resta assorbito.
Nota della Redazione
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