Riconoscimento del debito senza data certa e prescrizione presuntiva nel passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 1194 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verificazione del passivo, l’eccezione in senso stretto di prescrizione presuntiva accolta dal giudice delegato può essere riesaminata dal tribunale nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche quando il curatore sia rimasto contumace, senza che questi abbia l’onere di riproporla. Il riconoscimento del debito compiuto dal debitore poi fallito, ove contenuto in una scrittura privata non autenticata, spiega effetto interruttivo della prescrizione nei confronti della massa dei creditori solo se assistito da data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 2704, comma 1, c.c., la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice fallimentare. Il riconoscimento tacito della scrittura, ex art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., attribuisce la sottoscrizione al suo autore ma non attesta l’anteriorità della data di formazione del documento rispetto al fallimento.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società per un credito di 66.837,71 euro, in via privilegiata, a titolo di compensi per prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita. Il giudice delegato rigettava la domanda, ritenendo i crediti prescritti ai sensi dell’art. 2956 c.c. per non essere il rapporto di collaborazione “continuativo”, essendo invece i mandati conferiti di volta in volta per singoli affari.
L’opposizione allo stato passivo veniva respinta dal Tribunale di Perugia, che applicava la prescrizione presuntiva triennale con decorrenza dal conclusivo espletamento di ciascun incarico, escludendo ogni effetto interruttivo al riconoscimento del debito del 19 ottobre 2017 perché privo di data certa. Il professionista ricorreva in cassazione per un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha giudicato il motivo infondato in tutte le censure. Ha innanzitutto richiamato il principio per cui, ove l’eccezione di prescrizione presuntiva sia stata accolta dal giudice delegato, il curatore non ha l’onere di riproporla nel giudizio di opposizione, ben potendo il tribunale riesaminarla anche in assenza di costituzione del curatore. L’eccezione, in quanto già sollevata nella fase sommaria, resta validamente devoluta al giudice dell’opposizione.
Quanto al merito, la Corte ha precisato che la prescrizione presuntiva, a differenza di quella estintiva, non opera sul piano del diritto sostanziale ma si dispiega interamente sul terreno della prova, ponendo a favore del debitore una presunzione legale semplice di estinzione dell’obbligazione, superabile solo mediante il giuramento decisorio ex art. 2960 c.c. Tale presunzione è altresì vinta quando il debitore, o il curatore che la eccepisca, ammetta che l’obbligazione non si è estinta o dichiari di non sapere se il pagamento sia avvenuto.
La Corte ha quindi esaminato il tema del riconoscimento del debito, affermando che, ai sensi dell’art. 2944 c.c., l’atto ricognitivo del debitore ha effetto interruttivo e vale anche nei confronti del curatore, il quale può superarne l’efficacia solo dimostrando l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale. Tale effetto interruttivo verso la massa, tuttavia, presuppone che il riconoscimento sia stato compiuto in data anteriore al fallimento; ove l’atto sia contenuto in una scrittura privata non autenticata, l’anteriorità deve essere provata con data certa ex art. 2704 c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori e al fallito, e la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio.
Né rileva, infine, la contumacia del curatore: il riconoscimento tacito della scrittura ex art. 215 c.p.c. attribuisce solo la paternità della sottoscrizione, ma non dimostra che il documento si sia formato in data sicuramente anteriore alla dichiarazione di fallimento, accertamento che resta soggetto alle regole generali sulla prova.
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Nota della Redazione
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