Termine di querela per la frode assicurativa e decorrenza dal comunicato diniego (Cass. pen. Sez. II n. 32120 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario di cui all’art. 124 cod. pen., salva l’ipotesi in cui sia stata comunicata al danneggiato la decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 209/2005. In tale evenienza, il termine di tre mesi decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione di voler compiere accertamenti. Il regime derogatorio del termine di trenta giorni, previsto dal comma 2-bis dell’art. 148, opera solo in caso di comunicazione delle “determinazioni conclusive” dell’impresa, non anche quando venga comunicata la sola decisione di effettuare approfondimenti. La distinzione tra le due fattispecie è dirimente ai fini della corretta individuazione del dies a quo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., per aver denunciato un sinistro automobilistico mai avvenuto, con pena sospesa. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo, tra i motivi, la violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestività della querela proposta dalla compagnia assicuratrice, sostenendo che la stessa fosse stata presentata oltre il termine derogatorio di trenta giorni dalla conoscenza dell’illecito, decorrente secondo la ricorrente dal 16 gennaio 2020, data del diniego al risarcimento. La compagnia, invece, aveva comunicato all’interessata la decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, nominando un perito in data 13 gennaio 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, disattendendo l’orientamento giurisprudenziale isolato richiamato dalla difesa, secondo cui la disciplina in tema di querela del codice delle assicurazioni avrebbe natura derogatoria rispetto all’art. 124 cod. pen.. Il Collegio ha privilegiato il prevalente orientamento, precisando che, quando sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148 d.lgs. n. 209/2005, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario di tre mesi, decorrente dallo spirare dei trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.
La Corte ha chiarito che la lettera del comma 2-bis dell’art. 148 prevede il regime derogatorio del termine di trenta giorni unicamente nel caso in cui l’impresa comunichi al danneggiato le proprie “determinazioni conclusive”. Nel caso di specie, la compagnia non aveva comunicato le determinazioni conclusive, ma la mera decisione di effettuare approfondimenti: si trattava, quindi, della fattispecie disciplinata dalla sentenza Sez. 2, n. 11144 del 2021, Ergo, con conseguente applicazione del termine ordinario di tre mesi, decorrente dal 16 gennaio 2020. La querela presentata il 3 aprile 2020 risultava, pertanto, tempestiva. La Corte ha inoltre rilevato la contraddizione insita nella tesi della ricorrente, poiché, a voler seguire il suo ragionamento, il termine sarebbe decorso dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione del 16 gennaio 2020, ancor più favorevole alla tesi della tempestività.
Riguardo al secondo motivo, relativo all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo ha dichiarato aspecifico, in quanto reiterativo di doglianza già disattesa con motivazione logica, basata sulla gravità dei fatti e sulle modalità della condotta. Il terzo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto aspecifico per mancato confronto con le ragioni del diniego, fondato sull’assenza di elementi positivi ulteriori rispetto all’incensuratezza. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, il cui contributo non è stato ritenuto specifico ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 124 c.p. – Termine per proporre la querela. Rinuncia
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona