Le agevolazioni ONLUS richiedono requisiti sostanziali, non solo l’iscrizione formale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2466 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di ONLUS, incluso il riconoscimento di diritto derivante dall’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato, non è condizione sufficiente per fruire delle agevolazioni fiscali. Il beneficio tributario presuppone la sussistenza concreta dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. L’iscrizione formale negli appositi registri è necessaria ma non sufficiente; l’accertamento della mancanza o del venir meno dei requisiti legittima il disconoscimento delle agevolazioni, con effetto retroattivo. L’assenza di un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe ONLUS non costituisce un ostacolo per l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate contestava a un’associazione di volontariato, qualificabile come ONLUS di diritto, e ai suoi due rappresentanti, l’indebita fruizione di agevolazioni fiscali (IRES, IRAP, IVA) per gli anni 2013 e 2014, tramite appositi avvisi di accertamento. L’Ufficio, all’esito di una verifica, aveva riscontrato gravi irregolarità, tra cui la corresponsione di retribuzioni anormalmente elevate e la stipula di un contratto di consulenza in conflitto di interessi, fattispecie integranti una distribuzione indiretta di utili.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi, affermando il principio che le agevolazioni spettano solo se i requisiti sostanziali sono concretamente rispettati. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva invece accolto le istanze dei contribuenti, ritenendo l’azione dell’Ufficio inammissibile in assenza di un formale provvedimento di cancellazione dal registro delle ONLUS. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassando la sentenza impugnata con rinvio. In primo luogo, ha ritenuto fondata la doglianza relativa al vizio di motivazione apparente, rilevando come la CTR si fosse limitata ad affermare l’assorbimento di ogni questione nel rilievo della mancata cancellazione, omettendo di giustificare le ragioni per cui le operazioni compiute dall’associazione dovessero considerarsi non imponibili o fossero riconoscibili le deduzioni IRAP, nonostante le contestazioni dell’Ufficio.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha chiarito il rapporto tra requisiti formali e sostanziali per la fruizione dei benefici fiscali. La qualifica di ONLUS di diritto, derivante dall’iscrizione nei registri regionali del volontariato, non esime l’ente dal rispetto dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460/1997, tra cui il divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione. Le disposizioni del d.m. n. 266/2003 prevedono un meccanismo di controllo formale, ma la mancata cancellazione dall’Anagrafe non priva l’Amministrazione del potere di far valere la mancanza dei requisiti, ancorché la stessa risalga al momento dell’iscrizione, con effetto “ex tunc”, come già riconosciuto da Cass. 37/2024 e Cass. 18486/2017.
La Corte ha quindi enunciato il principio cardine: l’iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere al regime di favore, che trova giustificazione nel reale perseguimento di finalità solidaristiche. Il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sulla base della documentazione prodotta e dell’esame della “realtà fattuale” dell’attività esercitata, senza potersi fermare al dato formale della registrazione. Tale verifica include la valutazione di condotte che integrino la violazione del divieto di distribuzione di utili in forma indiretta.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia per valutare il merito delle riprese fiscali alla luce della normativa speciale applicabile.
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Nota della Redazione
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