Disapplicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 per contrasto con il diritto unionale e rimborso IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 2789 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA è negato quando l’importo delle operazioni effettuate a valle non raggiunge la soglia di ricavi ritenuta ragionevolmente conseguibile, è incompatibile con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva n. 112/2006, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale e a riconoscere il diritto alla detrazione quando il soggetto passivo abbia effettivamente esercitato un’attività economica, a prescindere dai risultati, sempre che l’operazione non si inserisca in una frode o non integri un abuso del diritto.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore immobiliare, presentava istanza di rimborso dell’IVA assolta per l’anno 2012. L’Amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, ritenendo la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, non avendo questa superato il test di operatività per sei anni consecutivi (2006-2011) e non avendo presentato istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, confermavano la legittimità del diniego, rilevando l’assenza di una causa di disapplicazione automatica e la mancata produzione di documentazione contabile idonea a comprovare l’effettiva situazione patrimoniale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 30 citato e l’obbligo di disapplicazione della norma per contrasto con il diritto unionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il secondo motivo di ricorso, richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale sulle società di comodo con il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La presunzione di non operatività, fondata esclusivamente sul mancato raggiungimento di una soglia di ricavi, è stata ritenuta estranea ai criteri richiesti per la dimostrazione di un’evasione o di un abuso, in quanto prescinde dalla verifica della realtà effettiva delle operazioni e si fonda solo sul volume degli affari.
La S.C. precisa che il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto laddove il soggetto passivo abbia effettivamente esercitato un’attività economica nel periodo d’imposta, a prescindere dallo scopo o dai risultati, e abbia impiegato i beni e servizi acquistati per operazioni soggette ad imposta. Tale diritto può essere negato solo in presenza di una frode o di un abuso del diritto, inteso come realizzazione di una costruzione artificiosa.
La Corte evidenzia che la disapplicazione della norma non introduce un nuovo ambito di prova, ma risponde all’esigenza di accertare la realtà concreta dell’attività economica, accertamento che la disposizione interna mirava a far ritenere presunto in modo incoerente con i principi unionisti. Non è necessaria una specifica contestazione di carenza di effettività dell’attività, poiché gli indici presuntivi dell’art. 30 erano idonei a fondare una presunzione di inconsistenza dell’attività stessa.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.
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Nota della Redazione
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