Comodato precario e disponibilità materiale del bene: legittimazione del comodante (Cass. civ. Sez. 3 n. 2172 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di un immobile in comodato, la legittimazione attiva del comodante all’azione di rilascio prescinde dallo statuto del diritto reale di cui egli sia eventualmente titolare, essendo sufficiente che questi abbia la materiale e non contra ius disponibilità del bene. La qualificazione del rapporto come comodato c.d. precario, ove non specificamente censurata, resta vincolante nel giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione che non individui la specifica lesione del diritto di difesa derivante dalla scelta del rito, che non censuri la ratio decidendi in punto di legittimazione e che prospetti come errori di diritto mere questioni di apprezzamento fattuale riservate al merito è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
I genitori di un uomo ultracinquantenne, rispettivamente usufruttuaria e titolare del diritto di abitazione sull’immobile, adivano il tribunale chiedendo il rilascio dell’appartamento occupato dal figlio e l’indennità per l’occupazione. Essi assumevano che il rapporto fosse un comodato precario, risolto a seguito di una missiva di recesso, e che il figlio vi fosse stato reimmesso dopo un vittorioso giudizio possessorio.
Il figlio contestava la sussistenza del comodato, deducendo che la concessione dell’abitazione costituiva adempimento dell’obbligo di mantenimento o degli alimenti, eccependo l’improcedibilità della domanda per la scelta del rito locatizio e il difetto di legittimazione attiva dei genitori, non più proprietari. Il tribunale accoglieva la domanda di rilascio, dichiarando cessato il comodato e inammissibili le riconvenzionali; la corte d’appello confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i tre motivi di ricorso, tutti dichiarati inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
Quanto al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 447-bis c.p.c. per l’adozione del rito locatizio, il ricorrente non aveva indicato in cosa fosse consistito il vulnus al diritto di difesa, limitandosi ad affermazioni generiche. La scelta del rito, validata dalla corte territoriale con motivazione adeguata, non era stata efficacemente censurata.
Sul secondo motivo, relativo alla legittimazione attiva, la Corte ha precisato che in tema di comodato rileva esclusivamente che il comodante abbia la materiale disponibilità del bene, essendo irrilevante lo statuto del diritto reale. La corte d’appello, richiamando i diritti reali dei genitori, aveva inteso valorizzare la piena e libera disponibilità del bene, presupposto della concessione in comodato: aspetto non colto dal ricorrente.
Il terzo motivo, infine, nascondeva sotto la dedotta violazione degli artt. 438 e 443 cod. civ. una mera rivalutazione del merito sullo stato di bisogno, rimessa al giudice del merito. Neppure era stata censurata la statuizione per cui la concessione in comodato era avvenuta su base volontaristica, al di fuori della consapevolezza di adempiere a un obbligo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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