Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del quadro probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26214 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può essere dedotto esclusivamente in relazione al fatto come accertato nella sentenza impugnata, non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente. La censura che contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e miri a una loro diversa lettura non denuncia un errore di diritto, ma sollecita un nuovo giudizio di merito, estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità. L’accertamento di fatto è sindacabile, nei ristretti confini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando ricorra il vizio di motivazione e non risulti un apprezzamento conforme nei due gradi di merito, restando in tal caso precluso anche tale sindacato ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una società a responsabilità limitata esercente attività di ristorazione, ha ricevuto dall’INPS un avviso di addebito per contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo gennaio-luglio 2016. L’Istituto ha fondato la pretesa sulla qualità di socio e sullo svolgimento, in favore della compagine, di attività lavorativa abituale e prevalente.
Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione, ravvisando i requisiti dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 e giudicando irrilevanti i giudizi promossi dal ricorrente su atti di disposizione patrimoniale diversi dall’acquisto delle quote societarie. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due censure.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, sostenendo di avere lavorato presso la società non quale socio, ma solo quale dipendente, e contestando così il requisito dell’organizzazione e della direzione dell’attività.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Le censure, pur formalmente costruite come violazione di legge, mirano a sindacare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di secondo grado, per di più in modo conforme a quanto operato in primo grado. Il ricorrente non ha indicato quale sarebbe stata l’errata interpretazione del quadro normativo, limitandosi a contestare l’esito dell’istruttoria. Così facendo sollecita, contra ius, un giudizio di merito di terzo grado, precluso dai limiti del giudizio di legittimità.
La Corte ha richiamato il criterio distintivo tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: solo il secondo è mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, mentre il primo rileva esclusivamente rispetto al fatto accertato in sentenza. Nella specie la censura non è stata formulata con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e il vizio motivazionale resta in ogni caso precluso dal convergente apprezzamento dei due giudici di merito, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ..
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente lamentava il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal rapporto di lavoro con i terzi effettivi gestori. La Corte ha ribadito che chi denuncia il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi deve riportare gli atti processuali da cui emerge una pista probatoria qualificata e allegare di avere specificamente richiesto tale intervento nel giudizio di merito; nella specie l’esercizio dei poteri officiosi non risulta neppure sollecitato.
La Corte ha inoltre escluso il deposito, in sede di memoria, delle due sentenze di primo grado prodotte dal ricorrente. L’art. 372 cod. proc. civ. vieta il deposito di documenti in sede di legittimità, salvo quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, ipotesi non ricorrenti. Nel merito, l’obbligo contributivo sorge per la sola sussistenza del presupposto di iscrizione alla gestione commercianti e non può esserne inciso l’esito dei giudizi su atti di disposizione patrimoniale diversi dall’acquisto delle quote. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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