Il giudicato sulla pianificazione AGCOM vincola la revoca ministeriale della frequenza (Cons. Stato n. 196 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha respinto l’impugnazione della delibera AGCOM di modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze rende incontestabile l’accertamento dell’interferenzialità del canale ivi compiuto. Gli atti ministeriali di revoca del diritto d’uso e di disattivazione degli impianti, adottati in esecuzione di quella delibera, hanno contenuto vincolato e non sono sindacabili per illegittimità derivata, né per violazione delle garanzie procedimentali, né per lesione dell’affidamento. La valutazione di interferenzialità va riferita alle norme vigenti al momento dell’adozione degli atti e resta sottratta al sindacato sulla sua perdurante attualità.
Il Fatto
La società appellante era titolare di diritti d’uso sul canale CH 31 UHF. Con determina del 2016 il Ministero, premesso di aver avviato il procedimento di revoca, le ordinava la disattivazione degli impianti operanti in Abruzzo su quel canale. Seguivano la determina del 2018 di revoca definitiva del diritto d’uso e l’ulteriore provvedimento che imponeva la chiusura degli impianti.
La società impugnava questi atti davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Il primo giudice rilevava che era già stato respinto il ricorso contro la delibera AGCOM 480/14/CONS, che gli atti ministeriali avevano natura vincolata rispetto a quella delibera e che l’interferenzialità andava valutata secondo le norme vigenti al momento della loro adozione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li respinge su un rilievo dirimente: la sentenza del TAR Lazio n. 14240/2022, che aveva respinto il ricorso contro la delibera AGCOM 480/14/CONS, è passata in giudicato, essendo stato dichiarato irricevibile il relativo appello con la sentenza di questa Sezione n. 321 del 15 gennaio 2025.
Da ciò deriva il consolidamento della delibera, segnatamente nella parte in cui accertava l’interferenzialità del canale. Il Collegio sottolinea che si tratta di accertamento risalente a più di dieci anni prima, fondato su fatti che a tanta distanza sarebbe estremamente difficile verificare di nuovo. Tutti gli argomenti spesi dall’appellante contro quella delibera sono dunque superati e resta esclusa l’ipotesi di una illegittimità derivata degli atti successivi.
La sentenza richiamata contiene ulteriori statuizioni vincolanti per le parti. La procedura disciplinata dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 145/2013, sfociata nella delibera AGCOM, costituisce atto di mera esecuzione di una previsione legislativa di natura emergenziale, volta a garantire il rispetto dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia nell’ambito dell’UIT e a evitare procedure di infrazione. Trascorso il 30 aprile 2015, l’esito di quella procedura determinava l’obbligo per l’Amministrazione di procedere senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti.
Su questa base il Collegio condivide l’affermazione che gli atti impugnati, adottati dal Ministero competente all’attribuzione e alla revoca dei diritti d’uso delle frequenze in forza del d.lgs. n. 259/2003, sono stati posti in mera esecuzione della delibera AGCOM, hanno contenuto vincolato e non possono ritenersi illegittimi per violazione delle garanzie procedimentali, per contestazione dell’interferenzialità, per lesione dell’affidamento o per contraddittorietà rispetto ai precedenti atti di assegnazione.
Quanto al capo sulle spese del primo grado, il Collegio non ravvisa ragioni di riforma. Il principio di soccombenza è regola generale derogabile solo in presenza di particolari circostanze, e non emergono ragioni evidenti di erroneo esercizio del potere discrezionale, anche a fronte di una liquidazione contenuta. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate in ragione della limitata attività defensionale dell’Avvocatura.
Nota della Redazione
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