Costi manodopera diversi nell’offerta economica non integrano ambiguità (Cons. Stato n. 202 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrasia tra il costo della manodopera indicato nell’offerta economica e quello esposto nella scheda di dettaglio non integra ambiguità dell’offerta e non legittima l’esclusione, quando i due documenti assolvano funzioni rappresentative diverse: l’offerta economica proietta il costo sull’intera durata della commessa, comprensiva di proroghe, rinnovi e revisione prezzi; la scheda di dettaglio lo cristallizza al momento di presentazione dell’offerta. L’eventuale incertezza su una singola componente di costo impone semmai il soccorso istruttorio, non un giudizio di duplicità irresolubile dell’offerta. Il rapporto sulla situazione del personale costituisce requisito di ordine generale e la sua omissione è sanabile, purché il documento preesista al termine di presentazione delle offerte. In materia di accesso, il diniego fondato su esigenze di riservatezza generiche e autoreferenziali è ingiustificato.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria indice una gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata in una zona della Toscana. Partecipano quattro operatori, tra cui un’ATI risultata aggiudicataria e una cooperativa collocatasi seconda.
La seconda classificata impugna davanti al TAR Toscana l’aggiudicazione, lamentando l’illegittimo soccorso istruttorio sull’omesso rapporto sulla situazione del personale, l’ambiguità dell’offerta economica e la mancata verifica di congruità dei costi della manodopera. Il TAR accoglie il ricorso sul secondo profilo, dichiara improcedibile il ricorso incidentale sull’accesso e annulla l’aggiudicazione. Propongono appello l’ATI aggiudicataria e l’azienda sanitaria; la cooperativa resiste e propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di tardività. La comunicazione sulla piattaforma telematica del 10 aprile 2025 non era sufficiente, perché l’amministrazione non aveva messo a disposizione gli atti di gara prescritti dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023: il ricorso, notificato dopo l’accesso, è tempestivo. Diverso è il profilo della mancata verifica di congruità, dedotto con il terzo motivo: l’omissione era già percepibile dalla determina di aggiudicazione, sicché la censura riproposta è irricevibile per tardività.
Nel merito, la lex specialis imponeva di indicare l’offerta economica con il ribasso e la stima dei costi della manodopera, non ribassabili ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, e di compilare una scheda di dettaglio con il costo orario effettivo aziendale per figura professionale. L’ATI aveva indicato un importo complessivo e un costo della manodopera su tutta la durata dell’appalto, e nella scheda un valore inferiore, calcolato solo sul primo quinquennio.
Il Collegio ritiene che la differenza trovi ragione nella diversa funzione dei documenti: la prima rappresentazione è prospettica, la seconda statica. Le cifre differenti sono quindi comprensibili e non integrano il vizio di ambiguità dell’offerta. In ogni caso, l’incertezza avrebbe riguardato una componente di costo, non l’offerta nel suo insieme, e avrebbe dovuto condurre al soccorso istruttorio e, se del caso, alla verifica di anomalia.
Passando all’appello incidentale, la Corte esclude che l’omesso rapporto sulla situazione del personale, previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 e dall’art. 94, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, sia insanabile. Si tratta di requisito di ordine generale, estraneo al contenuto dell’offerta, e il documento preesisteva alla gara. Il soccorso era quindi doveroso e coerente con l’art. 101 del Codice e con la lex specialis.
È invece fondata la censura sull’accesso all’offerta tecnica: il diniego si fonda su ragioni di riservatezza generiche e prive di supporto documentale. La sentenza è riformata con ordine di ostensione integrale dell’offerta tecnica; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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