Giudicato progressivo e prescrizione nel giudizio di rinvio per la sola pena (Cass. pen. Sez. II n. 34327 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio rende irrevocabile l’accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato. Nel giudizio di rinvio tale giudicato progressivo preclude al giudice di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento, perché l’art. 129 cod. proc. pen. non può superare la barriera del giudicato formato sulle parti della decisione non annullate e non legate da connessione essenziale a quelle annullate. La formazione progressiva del giudicato non è frutto di interpretazione giurisprudenziale, ma istituto positivo disciplinato dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., la cui disciplina riproduce quella dell’art. 545 cod. proc. pen. del 1930. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale fondate sugli artt. 3, 27 e 111 Cost., poiché il differimento dell’eseguibilità della condanna non incide sull’autorità di cosa giudicata delle statuizioni non annullate.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Genova, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per il delitto di riciclaggio continuato, esclusa l’aggravante dell’art. 61 n. 11 cod. pen., recependo il concordato sulla pena proposto dalle parti. Il rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione, che aveva annullato la precedente pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La difesa ha impugnato la sentenza di rinvio, deducendo che il termine massimo di prescrizione era spirato prima della pronuncia rescindente e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare la causa estintiva anziché definire il giudizio con il concordato. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 624 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: la sentenza resa all’esito del concordato in appello è impugnabile per cassazione quando si deduca l’omessa dichiarazione di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza (richiamate Sezioni Unite n. 19415 del 2022). Superato il profilo dell’ammissibilità del motivo, il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Il fulcro della decisione è la fisionomia del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento parziale disposto su ricorso straordinario. La Corte richiama l’art. 627 cod. proc. pen., secondo cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata ed è tenuto a uniformarsi alla pronuncia di legittimità su ogni questione di diritto decisa. L’annullamento limitato alla rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità, così che il giudicato progressivo impedisce di dichiarare l’estinzione per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento.
Sul piano sistematico la Corte osserva che la formazione progressiva del giudicato non è creazione giurisprudenziale, ma istituto positivo. La relazione al codice del 1988 precisa che le disposizioni sull’annullamento parziale riproducono quelle del previgente art. 545 cod. proc. pen., salvo lievi modifiche formali. Il giudizio si esaurisce simmetricamente alla riduzione del suo oggetto, anche quando l’annullamento riguarda singoli punti di una medesima imputazione.
La Corte richiama quindi Sezioni Unite n. 373 del 1990 (Agnese), che ha escluso la dichiarabilità della prescrizione sopravvenuta all’annullamento parziale quando questo abbia ad oggetto statuizioni diverse dal riconoscimento del fatto-reato e della responsabilità. Viene ribadita la distinzione tra eseguibilità della sentenza di condanna e autorità di cosa giudicata: quest’ultima consegue all’esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva. Nel solco di Sezioni Unite n. 6019 del 1993 e Sezioni Unite n. 4460 del 1994, si esclude la connessione essenziale tra accertamento della responsabilità e dosimetria della pena.
Le censure di incostituzionalità sono giudicate manifestamente infondate. La Corte esclude la violazione dell’art. 3 Cost., perché appello e giudizio di rinvio hanno connotazioni differenziate. Esclude il contrasto con l’art. 27, comma 2, Cost., perché la presunzione di non colpevolezza non è invocabile per le parti coperte da giudicato. Esclude infine la frizione con le finalità rieducative della pena, poiché il differimento dell’esecuzione attiene al momento iniziale dell’espiazione e non alle sue modalità.
Nota della Redazione
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