Il ricorso straordinario per errore di fatto non sana errori valutativi (Cass. pen. Sez. 4 n. 9232 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., è rimedio esperibile solo contro errori percettivi, frutto di svista od equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbiano influito sul processo formativo della volontà del giudice. L’errore di fatto deve essere di immediata e oggettiva rilevabilità, escludendo ogni implicazione valutativa. Ove la causa del vizio non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva ma presenti contenuto valutativo, si versa in errore di giudizio, insindacabile in questa sede. Il ricorso che censuri valutazioni giuridiche o interpretazioni della sentenza rescindente è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, vedeva annullata con rinvio la sentenza di appello dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. In sede di rinvio, la Corte di appello confermava integralmente la sentenza del Tribunale, applicando la pena di anni sette di reclusione. Il successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio veniva dichiarato inammissibile. Avverso tale declaratoria, il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo plurimi errori materiali e di fatto che avrebbero inficiato la sentenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama la distinzione tra errore materiale ed errore di fatto, come delineata dalle Sezioni Unite Basile. L’errore materiale coincide con la disciplina dell’art. 130 cod. proc. pen. e consiste in una mera svista espressiva, con funzione riparatoria, senza incidenza sul processo cognitivo. L’errore di fatto, invece, è un errore percettivo che vizia la formazione della volontà del giudice ed è ammissibile solo se si traduce in una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’inesatta percezione degli atti. Tale errore deve essere di immediata e oggettiva rilevabilità, escludendo ogni profilo valutativo.
Con riguardo ai primi due motivi, la Corte esclude che vi sia stato un errore percettivo nella lettura del secondo e del quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata aveva ritenuto la pena contenuta in misura prossima al minimo edittale di anni sei, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Il concetto di prossimità è elastico e consente di ricomprendere la pena di anni sette, considerata l’ampia forbice edittale da sei a venti anni. La valutazione della Corte di cassazione, in quanto espressione di un apprezzamento di merito, è insindacabile nella presente sede.
Quanto al terzo e al quinto motivo, la Corte evidenzia che i motivi di ricorso concernenti l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e la pena accessoria dell’espulsione erano stati esaminati e dichiarati preclusi per intervenuto giudicato. Il ricorrente non lamenta un errore di fatto, ma una presunta errata interpretazione della portata dell’annullamento disposto dalla sentenza rescindente, ciò che integra un errore valutativo o di diritto, non censurabile ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il quarto motivo, relativo alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore, si risolve anch’esso in una censura di natura valutativa. La Corte di cassazione aveva già verificato la correttezza della motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso i presupposti del rinvio. Il ricorrente contesta la natura dell’attività da compiersi, non la lettura di un atto processuale, così collocandosi al di fuori del perimetro segnato dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è quindi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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