Ordinanza demolizione tardiva illegittima nonostante SCIA e poteri repressivi (TAR Sicilia n. 3007 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
I poteri di inibizione, repressione e conformazione sulla segnalazione certificata di inizio attività si esercitano nel termine ordinario di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990. Decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo attraverso l’autotutela disciplinata dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che impone la sussistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e lo svolgimento di una comparazione ponderata tra gli interessi coinvolti. È illegittima, per vizio assorbente, l’ordinanza che diffidi a proseguire i lavori oggetto di SCIA o ne ingiunga la demolizione quando sia adottata oltre i termini suddetti, senza motivare sulla comparazione degli interessi. La circostanza che l’intervento risulti assentibile con SCIA, per essere superfluo il permesso di costruire, non sana il difetto del potere esercitato tardivamente.
Il Fatto
La ricorrente realizzava un intervento di ristrutturazione edilizia mediante SCIA su un immobile sito in zona A1 (centro storico). Il Comune, rilevate irregolarità relative alla pendenza del tetto e all’altezza della gronda, adottava dapprima un’ordinanza di sospensione dei lavori e poi, l’8 marzo 2023, una diffida a proseguire i lavori, qualificando l’intervento come subordinato a permesso di costruire. Seguiva, l’8 giugno 2023, un’ordinanza di demolizione e, il 15 dicembre 2023, un’ordinanza di rettifica e riproposizione della stessa.
La ricorrente impugnava gli atti con ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti, dolendosi del superamento dei termini per il controllo della SCIA, della carenza dei presupposti di autotutela e dell’insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che le opere contestate sono state eliminate, essendo stato rimosso sia l’innalzamento della linea di gronda sia lo stenditoio/terrazzino. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti, dichiarati improcedibili.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondate le censure del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti. Il vizio decisivo, ad avviso del Collegio, risiede nell’adozione dei provvedimenti oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990: la segnalazione era stata presentata il 30 dicembre 2021, mentre la prima nota impugnata risale all’8 marzo 2023. Anche a voler qualificare gli atti come esercizio dell’autotutela, il termine risulterebbe ampiamente superato.
Il Collegio esclude, inoltre, che l’amministrazione abbia svolto la comparazione degli interessi richiesta dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La diffida si limita ad affermare la necessità del permesso di costruire per l’ubicazione in centro storico, senza ponderare l’interesse pubblico e quello privato. Neanche nelle successive ingiunzioni di demolizione si rinviene un rinvio motivazionale a tale valutazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 19 attribuisce alla pubblica amministrazione un triplice ordine di poteri, esercitabili entro il termine ordinario, mentre decorso questo residua il solo potere di autotutela con bilanciamento degli interessi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1737 del 2022). Quanto all’adeguatezza del titolo, il Collegio osserva che, dopo l’eliminazione degli abusi, la tipologia degli interventi e il moderato grado di tutela paesaggistica renderebbero superfluo il permesso di costruire, ma tale rilievo resta assorbito dal vizio temporale.
L’ordinanza del 15 dicembre 2023 viene pertanto annullata, con accoglimento del secondo e dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti. Le spese sono compensate in ragione del complessivo esito del giudizio.
Nota della Redazione
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