Risoluzione concessione impianto sportivo e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 2120 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di gestione di un impianto sportivo comunale si qualifica come concessione di pubblico servizio e non come concessione di bene, in ragione della centralità del momento gestionale e della strumentalità dell’affidamento del bene alla promozione dello sport e della qualità della vita della comunità. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto concessorio, adottata dall’amministrazione nella fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b) e c), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva non opera quando il petitum sostanziale consista nell’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, non richiedendo alcun sindacato di legittimità sull’esercizio del potere pubblico. Resta ferma la giurisdizione amministrativa per le sole ipotesi in cui la pubblica amministrazione eserciti, pur nella fase esecutiva, poteri autoritativi incidenti unilateralmente sul rapporto.
Il Fatto
Con contratto del 10.02.2020, all’esito di una gara indetta nel 2019, il Comune di Ponsacco affidava in concessione a una società sportiva dilettantistica la gestione dello stadio comunale centrale e del campo sussidiario. Con determinazione n. 296 del 23.06.2022 l’ente dichiarava la risoluzione del contratto per gravi e ripetuti inadempimenti, richiamando l’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. La decisione si fondava su inosservanze già contestate, irregolarità nella rendicontazione, una diffida ad adempiere, i rilievi dei sopralluoghi (materiale ingombrante, condizioni igieniche, mancato collaudo della caldaia) e l’impossibilità di accesso al campo sussidiario.
La società ha impugnato la determinazione davanti al TAR, contestando nel merito i fatti e il vizio di motivazione, per l’omessa considerazione di una memoria difensiva, e deducendo l’insussistenza del grave inadempimento. Il decreto presidenziale ha accolto l’istanza cautelare urgente; l’istanza collegiale è stata poi respinta, con rinvio al merito della questione di giurisdizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4949/2022, individua il criterio discriminante tra componente “beni” e componente “servizi” negli obiettivi perseguiti dall’amministrazione. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. V, n. 858/2021, n. 5915/2021, n. 1784/2022 e n. 2506/2024, afferma la prevalenza dei caratteri della concessione di pubblico servizio: la gestione dell’impianto è strumentale alla promozione dello sport e alla qualità della vita della comunità. Il capitolato qualifica espressamente l’affidamento come servizio, e l’art. 6 d.lgs. n. 38/2021 richiama il codice dei contratti pubblici per l’affidamento della gestione.
Passando al riparto, il Tribunale osserva che l’art. 133, co. 1, lett. b) e c), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie in materia di concessioni, escludendo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Secondo l’orientamento delle Sezioni unite n. 25427/2023 e n. 18267/2019, la cognizione del giudice ordinario si estende a tutte le questioni relative all’esecuzione e all’inadempimento, salvo che l’amministrazione eserciti poteri autoritativi.
Il Collegio dà conto di un indirizzo più restrittivo (Cons. Stato, sez. V, n. 4086/2023), ma rileva che esso non è stato seguito dalla giurisprudenza successiva, che ha confermato il difetto di giurisdizione in un caso analogo (Cons. Stato, sez. V, n. 2506/2024).
Nel caso concreto, la controversia non investe l’esercizio di poteri autoritativi, ma la risoluzione per inadempimento degli obblighi della concessionaria: vengono in rilievo profili paritari e patrimoniali del rapporto. Assume rilievo, inoltre, che la stessa società abbia promosso davanti al Tribunale di Pisa procedimenti monitori, nei quali è stata estesa la valutazione della gravità degli inadempimenti e della legittimità della risoluzione.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la potestas iudicandi al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni e della persistente diversità degli orientamenti.
Nota della Redazione
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