Giudicato amministrativo e sopravvenienze urbanistiche successive alla notificazione (Cons. Stato n. 480 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione del giudicato amministrativo trova ostacolo e limite esclusivamente nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti quelle successive. Una volta cristallizzato il quadro normativo al momento della notificazione, l’amministrazione non può respingere l’istanza dando rilievo a una variante urbanistica adottata e approvata in epoca posteriore, perché tale variazione è inopponibile al titolare del diritto accertato. Il nuovo diniego fondato su tale sopravvenienza integra violazione ed elusione del giudicato. Sono inammissibili, perché costituiscono motivazione postuma, le argomentazioni difensive che non figurano nel provvedimento impugnato. Resta salvo il potere dell’ente di rideterminarsi applicando la normativa vigente al momento della notificazione della sentenza ottemperanda.
Il Fatto
La società ha presentato nel 2012 istanza di permesso di costruire per due fabbricati. Il Comune ha dapprima comunicato motivi ostativi, ritenendo necessario un piano di lottizzazione; la società ha replicato invocando il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001. Seguono un diniego, un’ordinanza cautelare di riesame, un nuovo rigetto e un contenzioso articolato.
Con sentenza n. 1935 del 2022 il TAR Campania, sede di Salerno, accoglieva i motivi aggiunti e annullava il diniego, riconoscendo in astratto il diritto ad accedere al titolo convenzionato. Dopo il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, il Comune adottava e approvava il nuovo P.U.C. e, su quella base, respingeva nuovamente l’istanza. Il TAR accoglieva l’impugnazione per violazione del giudicato; il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto della sentenza ottemperanda, che aveva censurato il diniego per avere ignorato la richiesta di permesso di costruire convenzionato e per avere ritenuto indispensabile il piano attuativo. Il TAR aveva ritenuto illegittime, punto per punto, tutte le ulteriori ragioni opposte dall’ente, riconoscendo il diritto in astratto e lasciando all’amministrazione la valutazione concreta di fattibilità.
Il nuovo diniego si fonda invece unicamente sulla sopravvenienza del piano urbanistico, adottato il 7.12.2022 e approvato il 29.12.2023, dunque dopo il giudicato e dopo la notificazione della sentenza. Su questo snodo si concentra la decisione.
Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite nelle sopravvenienze anteriori alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo quelle successive (Cons. Stato sez. IV n. 7443 del 2025). Ne deriva che il Comune non poteva respingere l’istanza dando rilievo esclusivo alla variante intervenuta dopo la cristallizzazione del quadro normativo.
Il Collegio dichiara poi inammissibili le difese dell’ente sull’asserita identità delle norme applicate nei diversi strumenti urbanistici, perché non contenute nel provvedimento di rigetto e configurabili come motivazione postuma (Cons. Stato sez. IV n. 7163 del 2025). Analoga sorte per le argomentazioni introdotte solo nella memoria di replica.
L’appello è quindi respinto, con salvezza del potere del Comune di rideterminarsi applicando la normativa vigente al momento della notificazione della sentenza n. 1935/2022. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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