Permesso di costruire in deroga: nessuna consumazione del potere discrezionale del Comune (Cons. Stato n. 475 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in deroga, disciplinato dall’art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si concretizza in una decisione di natura urbanistica. In tale procedimento il Consiglio comunale opera una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo. La circostanza che il Consiglio comunale abbia in precedenza assentito la compatibilità con l’interesse pubblico delle opere di un determinato progetto non comporta consumazione del potere né preclude la decisione di non ammettere altre e diverse opere ritenute non compatibili con l’interesse pubblico, anche se ricadenti nella medesima area. La valutazione di interesse pubblico è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità e dell’evidente travisamento dei fatti. Il rilascio del titolo in deroga richiede una preliminare deliberazione del Consiglio comunale, per la quale non è necessaria la partecipazione del richiedente al procedimento.

Il Fatto

La società proprietaria di un centro sportivo, ricompreso dal P.G.T. comunale nella zona destinata ad attrezzature sportive, aveva acquistato l’impianto dal Comune assumendo l’impegno a realizzare le strutture previste dal Piano dei servizi, con parziale asservimento a uso pubblico. Il progetto e lo schema di convenzione erano stati approvati dal Consiglio comunale e il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire convenzionato in deroga.

Prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, la società presentava istanza di variante al titolo, comprendente la copertura dei campi da tennis e da padel. Il Consiglio comunale riconosceva l’interesse pubblico solo per le opere già oggetto di autorizzazione paesaggistica, escludendolo per le coperture a causa dell’eccessivo impatto paesaggistico per cromia, dimensione e collocazione. Dopo il rifiuto della società di presentare un progetto stralciato, il Comune disponeva l’archiviazione dell’istanza. Il TAR respingeva il ricorso e la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello non fondato, potendo prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune. Sul primo motivo, concernente l’asserita consumazione del potere, il Consiglio di Stato esclude sia la consumazione sia la contraddittorietà tra le due deliberazioni consiliari. La deroga di cui all’art. 40 della l.r. n. 12 del 2005 non può essere letta come riferita alla sola modalità soggettiva di attuazione dell’intervento, stante il plurimo riferimento agli elaborati progettuali.

La circostanza che il Consiglio comunale si fosse espresso per la compatibilità con l’interesse pubblico delle opere del progetto originario non implica, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, alcuna preclusione rispetto alla decisione di non ammettere altre e diverse opere. La valutazione compiuta quattro anni prima non risulta incompatibile con quella successiva, che non ha rimesso in discussione le scelte già compiute.

Sul secondo motivo, relativo all’impatto paesaggistico, i rilievi dell’appellante si risolvono nella sovrapposizione delle valutazioni della parte privata a quelle dell’amministrazione. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, come ogni scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, n. 9924 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 7228 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 5277 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 3680 del 2017). Il TAR non era tenuto a confutare singolarmente i documenti fotografici della ricorrente.

Sul terzo motivo, il Collegio conferma che per il rilascio del permesso in deroga era necessaria la preliminare deliberazione consiliare di valutazione dell’interesse pubblico, senza che fosse richiesta la partecipazione della società al procedimento. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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