Giudice di pace: ferie, contributi e indennità senza rinuncia alla stabilizzazione (Cons. Stato n. 7311 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario, ove il giudice comune accerti in fatto la sussistenza di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione, ha diritto alle ferie retribuite, alla regolarizzazione previdenziale e al trattamento di fine rapporto, nonché all’indennità di cui all’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 116 del 2017. Tale diritto non può essere compresso dalla rinuncia imposta per accedere alla stabilizzazione, dichiarata costituzionalmente illegittima. Resta fermo il principio di non equiparabilità del trattamento economico del giudice onorario a quello del magistrato professionale, con conseguente rigetto delle domande di differenze retributive non provate. L’avvenuta stabilizzazione costituisce misura efficace e dissuasiva della reiterazione dei contratti a termine ed esclude il cumulo con il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Il Fatto

Il ricorrente, giudice di pace in servizio, ha chiesto al TAR Campania l’accertamento della natura subordinata e a tempo determinato del rapporto instaurato con l’amministrazione della giustizia, con condanna alle differenze retributive maturate e alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando acquiescenza alle previsioni legislative che subordinavano la stabilizzazione alla rinuncia alle pretese pregresse.

Il giudice di primo grado ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale e unionale e ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di prova dell’interesse ad agire. L’appellante ha censurato la decisione richiamando la sopravvenuta sentenza n. 71 del 12 maggio 2026 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo di rinuncia, e ha riproposto le domande economiche e risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene erronea la declaratoria di improcedibilità. Il ricorrente aveva esposto di aver partecipato alla procedura valutativa e di essere stato proprio per questo costretto alla rinuncia. La sentenza n. 71 del 2026 ha rimosso l’ostacolo normativo, dichiarando illegittimo l’art. 29, comma 5, del d. lgs. n. 116 del 2017 per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 CDFUE.

Il Consiglio di Stato si è quindi assunto il compito, indicato dalla Corte costituzionale nelle more dell’intervento legislativo, di quantificare in concreto il contenuto economico dei diritti unionali. Soccorre il precedente di Cons. Stato n. 2716 del 2 aprile 2026, richiamato ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., e la giurisprudenza europea ivi richiamata. Le differenze nelle procedure di assunzione giustificano una parziale diversità di trattamento, ma non l’esclusione di ogni tutela: risulta perciò inammissibile, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro, negare ai giudici di pace le ferie retribuite e ogni forma di tutela previdenziale e assistenziale.

Riconosciuto il diritto alle ferie non godute e alla regolarizzazione contributiva, il Collegio afferma l’autonomia tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva, richiamando il principio del minimale contributivo. Le amministrazioni applicheranno il criterio del pro rata temporis per i periodi di lavoro a tempo parziale. Parametro economico è la classe stipendiale HH03, propria del magistrato ordinario nel periodo tra la fine del tirocinio e la prima qualifica, senza che ciò comporti parificazione alcuna.

Quanto al trattamento di fine rapporto, la relativa indennità è riconosciuta nei limiti dell’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 116 del 2017, con esigibilità differita al momento della cessazione del rapporto, stabilizzato o meno. Il principio di immediata esigibilità elaborato dalla giurisprudenza lavoristica non è estensibile al pubblico impiego non privatizzato dei giudici onorari.

Sono invece respinte le domande di differenze retributive, per difetto di allegazione e prova del parametro comparativo, e quella risarcitoria: la stabilizzazione conseguita dall’appellante è misura efficace e dissuasiva e ne esclude il cumulo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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