Notifica PEC della sentenza: improcedibile il ricorso senza file .eml o .msg (Cass. civ. Sez. V n. 21749 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, l’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. se il ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, il messaggio PEC in formato .eml o .msg con i relativi allegati, e il documento non sia prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. L’onere non può essere assolto con la stampa o la scansione in pdf del messaggio, perché solo il file nativo garantisce l’autenticità della notifica. La regola è preordinata al controllo sulla tempestività del ricorso; essa non opera, tuttavia, quando dallo stesso ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello di due contribuenti, annullando gli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015. I contribuenti restano intimati.
Il ricorrente deposita la copia della sentenza impugnata, con attestazione di conformità e atto di protocollazione, ma non il messaggio di posta elettronica certificata con cui la sentenza era stata notificata. Si pone così una questione preliminare di improcedibilità, rilevabile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 14790/2024), afferma che, dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022, l’impugnazione contro una sentenza notificata a mezzo PEC è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. se il ricorrente non ha depositato, nella busta telematica, il messaggio PEC in formato .eml o .msg, e il documento non risulti prodotto dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.
Il Collegio ricorda che le Sezioni Unite (Cass. n. 21349/2022) hanno chiarito che la dichiarazione, contenuta nel ricorso, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata, senza possibilità di recupero tardivo.
Quanto alle modalità di produzione, la Corte osserva che la riforma ha esteso l’obbligo del deposito telematico anche al giudizio di cassazione, richiamando l’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ne segue che, se la notifica è avvenuta a mezzo PEC, il difensore deve allegare il duplicato della notifica in formato .eml o .msg, e non una stampa o una scansione, poiché solo il file nativo garantisce l’autenticità del messaggio.
La Corte precisa però che la regola non è una mera formalità: è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso. Essa subisce quindi un’eccezione quando risulti in modo certo che il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione. Nel caso esaminato la prova di resistenza dà esito positivo, perché la sentenza è stata pubblicata il 26 maggio 2023 e il ricorso è stato notificato il 25 luglio 2023: il ricorso è dunque procedibile.
Nel merito, con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, per aver la Corte territoriale determinato la base imponibile considerando solo il valore dell’area di sedime. La doglianza è fondata: quanto ai fabbricati in corso di costruzione, la categoria fittizia F/3 non segnala una capacità contributiva autonoma, e l’imposta può attingere solo l’area edificatoria al netto del valore del fabbricato in corso d’opera (Cass. n. 7968/2019; Cass. nn. 11694 e 25309 del 2017). Quanto alle unità collabenti (F/2), il fabbricato non è tassabile né come fabbricato né come area edificabile, salvo che la demolizione restituisca autonomia all’area (Cass. n. 4308/2010). Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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