Compensazione delle spese tributarie consentita solo con ragioni effettive (Cass. civ. Sez. V n. 21752 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è consentita solo se il giudice esplicita nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, né fondate su mere ipotesi prive di riscontro, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. L’esito favorevole del giudizio per il contribuente giustifica la condanna alle spese della controparte, e l’accertata erroneità della compensazione disposta in primo grado travolge anche la statuizione sulle spese del grado di appello.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’asserito omesso versamento del rinnovo annuale di un’imposta di registro per gli anni d’imposta 2005 e 2008, per un importo complessivo di poco superiore ai trecento euro. La Commissione tributaria provinciale di Catania ha accolto il ricorso, compensando le spese tra le parti.

Il contribuente ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia lo ha respinto, ritenendo che l’accoglimento in primo grado fosse dovuto solo alla mancata convocazione in giudizio dell’ente impositore e non all’accertamento della regolarità dei pagamenti. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e incentrato sulla disciplina delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice di secondo grado non avrebbe condannato la resistente alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni che sole giustificano la compensazione.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la compensazione delle spese nel processo tributario, dopo la modifica operata dal d.lgs. n. 156 del 2015, richiede l’esplicitazione in motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sostengono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione. Viene citata Cass. n. 9312 dell’08.04.2024.

La ragione addotta dalla Commissione regionale appare illogica, perché fondata su argomenti meramente ipotetici e privi di riscontro, quali la possibile infondatezza nel merito della pretesa tributaria, non suscettibili di accertamento. L’esito del giudizio, favorevole al contribuente, giustifica invece la condanna alle spese della controparte. Il motivo è dunque accolto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essere stata disposta la condanna della controparte anche alle spese del grado di appello. La Corte ritiene fondata anche tale censura: all’esito favorevole del giudizio di prime cure e all’accertata erroneità della compensazione disposta in primo grado consegue la vittoria delle spese anche nel giudizio di appello.

In conclusione il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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