Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza interlocutoria rimette alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa all’interpretazione ed alla portata dell’art. 7quinquies, l. n. 212 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 219 del 2023, in particolare in relazione alla esistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente.
Il contrasto interpretativo riguarda, da un lato, l’orientamento della Sezione tributaria e delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 16424 del 2002; Cass. n. 25050 del 2025; Cass. n. 8031 del 2026) che, anche in epoca anteriore all’introduzione dell’art. 7quinquies, hanno affermato l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di diritti costituzionalmente tutelati (quali l’inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost.), in quanto derivante dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; dall’altro lato, l’orientamento che nega l’esistenza di un principio generale di inutilizzabilità nell’ordinamento tributario (Cass. n. 16988 del 2025; Cass. pen., Sez. III, n. 512 del 2026), ritenendo che la violazione rilevata dalla CEDU non implichi una generale illegittimità di tutti gli atti compiuti prima dell’adeguamento legislativo.
La questione assume rilevanza anche alla luce della sentenza della Corte EDU dell’11 dicembre 2025, s.r.l. e altri c. Italia, che ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU per l’assenza di garanzie effettive contro l’arbitrarietà negli accessi fiscali, e della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 13 aprile 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21bis d.lgs. 74 del 2000, fornendone un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale l’assoluzione penale per inutilizzabilità delle prove non ha efficacia di giudicato nel processo tributario.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso la sede della società ricorrente, l’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione costi per l’acquisto di carburante, manutenzione di automezzi, noleggio e acquisto di un immobile, nonché un versamento soci ritenuto ricavo non dichiarato. La Commissione tributaria provinciale di Foggia accolse parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la deducibilità dei costi per carburante e noleggio nella misura del 70%. La contribuente propose appello, limitatamente al rilievo sui costi per carburante, sostenendo la deducibilità totale in base alla documentazione interna (registri di comodo e cronotachigrafi). L’Ufficio propose appello incidentale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettò l’appello della contribuente e accolse l’appello incidentale dell’Ufficio, negando la deducibilità dei costi per carburante per mancanza di certezza del consumo attribuibile ai singoli mezzi, e confermando gli altri rilievi. La contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, tra cui la nullità dell’avviso di accertamento per illegittimità dell’accesso, effettuato in assenza di autorizzazione giurisdizionale. La Corte, dopo una prima ordinanza interlocutoria, rilevata la sopravvenuta sentenza CEDU del 6 febbraio 2025 e la modifica legislativa dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, ha fissato l’udienza pubblica per il 5 febbraio 2026, all’esito della quale ha emesso la presente ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rilevare l’ammissibilità del primo motivo di ricorso (nullità dell’avviso per accesso illegittimo), ritiene che la questione della violazione dell’art. 7quinquies, l. n. 212 del 2000, richieda l’intervento delle Sezioni Unite, essendo emerso un contrasto interpretativo sulla natura e sulla portata di tale norma. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale: l’art. 7quinquies, introdotto dal d.lgs. n. 219 del 2023, prevede l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti oltre i termini di legge o in violazione di legge. Tuttavia, tale norma non è retroattiva. La questione è se essa abbia natura ricognitiva di un principio generale già esistente nell’ordinamento, in particolare quando la violazione leda diritti costituzionalmente tutelati, o se invece abbia introdotto una nuova disciplina, con la conseguenza che, per i fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, gli atti illegittimamente acquisiti restano utilizzabili.
La Corte richiama il contrasto giurisprudenziale: da un lato, le Sezioni Unite (n. 16424 del 2002) e la giurisprudenza della Sezione tributaria (Cass. n. 25050 del 2025; Cass. n. 8031 del 2026) hanno affermato che, in caso di accesso domiciliare illegittimo, le prove reperite sono inutilizzabili a sostegno dell’accertamento tributario, senza che sia necessaria un’espressa previsione sanzionatoria, poiché tale inutilizzabilità deriva dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, e dal valore stesso dell’inviolabilità del domicilio consacrato nell’art. 14 Cost. Dall’altro lato, la giurisprudenza della Sezione tributaria (Cass. n. 16988 del 2025) e della Sezione penale (Cass. pen., Sez. III, n. 512 del 2026) negano l’esistenza di un principio generale di inutilizzabilità nell’ordinamento tributario, ritenendo che l’art. 191 c.p.p. valga solo per il processo penale, e che la violazione sistemica rilevata dalla CEDU non implichi una generale illegittimità di tutti gli atti compiuti prima dell’adeguamento legislativo.
La Corte evidenzia la rilevanza della questione anche alla luce della recente sentenza CEDU dell’11 dicembre 2025, s.r.l. e altri c. Italia, che ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU per l’assenza di garanzie effettive contro l’arbitrarietà negli accessi fiscali, nonché della pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 13 aprile 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21bis d.lgs. 74 del 2000, affermando che l’assoluzione penale per inutilizzabilità delle prove non ha efficacia di giudicato nel processo tributario, qualora le prove siano utilizzabili in quest’ultimo se formate nel rispetto delle regole fiscali. La Corte, pertanto, ravvisando i presupposti di cui all’art. 374, secondo comma, c.p.c., rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sospendendo il giudizio.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Il trasferimento della residenza anagrafica in un altro Comune determina una variazione del domicilio fiscale, opponibile all’ente impositore soltanto dopo sessanta…
Con l’ordinanza n. 4409, depositata il 26 febbraio 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha esaminato gli effetti della contestata esterovestizione…
In tema di valore in dogana, i corrispettivi e i diritti di licenza (royalties) dovuti dall’importatore in relazione alle merci importate vanno inclusi nel valore…
La mancata impugnazione della cartella (o dell’avviso di addebito INPS) entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 determina…
Ai fini dell’accertamento bancario (art. 32 d.P.R. n. 600/1973), per riferire alla società i conti correnti intestati all’amministratore-socio non basta la mera…
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai…