Giudici ausiliari di appello e questione di legittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. III n. 4271 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive dei giudici ausiliari di Corte d’appello, avendo la Corte cost. n. 41 del 2021 già dichiarato l’illegittimità delle disposizioni nella parte in cui non ne limitano l’efficacia al completamento del riordino della magistratura onoraria, conservandone la temporanea tollerabilità costituzionale. Ne deriva che non sussiste alcun vizio di costituzione del giudice per la partecipazione del giudice ausiliario al collegio, né è ammissibile una nuova questione che si infrange sul giudicato costituzionale. In tema di trasporto marittimo di persone, i diritti del passeggero si prescrivono nel termine semestrale dell’art. 418 cod. nav., non applicandosi, per il fatto anteriore all’esecuzione della Convenzione di Atene, il più lungo termine biennale, né le disposizioni del codice del consumo in assenza di allegazione dell’acquisto di un pacchetto turistico e delle qualità di consumatore e professionista. È infine inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. avverso sentenza che confermi integralmente la decisione di primo grado, ove il ricorrente non assolva l’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due pronunce.
Il Fatto
Il passeggero, salendo a bordo di un aliscafo, batteva il capo contro l’arcata superiore del portellone, che oscillava per una manovra improvvisa e non segnalata, lamentando l’omessa assistenza del personale di bordo. Conveniva in giudizio la società armatrice davanti al Tribunale, che rigettava la domanda; la Corte d’appello di Salerno confermava la decisione, qualificando la pretesa come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e dichiarandola prescritta ai sensi dell’art. 418 cod. nav., essendo l’atto di citazione notificato circa un anno dopo l’evento dannoso. Il passeggero propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità delle norme istitutive dei giudici ausiliari di appello e la conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, avendo il collegio incluso un giudice onorario con funzioni di estensore. La Corte rileva che la questione è già stata decisa dalla Corte cost. n. 41 del 2021, la quale, pur dichiarando l’illegittimità delle disposizioni, ha statuito che le Corti d’appello possono legittimamente avvalersi dei giudici ausiliari fino al completamento della riforma della magistratura onoraria.
Ne discende che non sussiste il dedotto vizio di costituzione del giudice e che una nuova questione si palesa manifestamente infondata, infrangendosi sul giudicato costituzionale. La censura veicolata in memoria illustrativa è poi inammissibile, essendo la memoria destinata a funzione meramente illustrativa dei motivi.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’applicazione del termine semestrale, invocando i termini triennale o annuale del codice del consumo. La Corte conferma la correttezza dell’art. 418 cod. nav., poiché al momento del fatto non era ancora data esecuzione alla Convenzione di Atene del 1974, che prevede il termine biennale ed è in vigore per l’Italia dal 31 dicembre 2012. Non trovano applicazione gli artt. 94 e 95 del codice del consumo, abrogati e sostituiti dal d.lgs. n. 79 del 2011, che disciplinavano i pacchetti turistici: nella specie non era allegato l’acquisto di un pacchetto né le qualità di consumatore e professionista ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati unitamente, denunciano l’omesso esame di fatto decisivo. La Corte li dichiara inammissibili in applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude il ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello di integrale conferma della decisione di primo grado. Il ricorrente aveva l’onere, non assolto, di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce dimostrandone la diversità.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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