Inadempimento all’impegno di acquisto d’azienda e danni da ritardo (Cass. civ. Sez. III n. 4268 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi si obbliga con scrittura privata ad acquistare un’azienda al prezzo già concordato con altro potenziale acquirente, e poi rifiuta la stipula del rogito con obiezioni pretestuose, è inadempiente ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. e risponde del danno da ritardo. La somma versata dal primo affittuario, che non abbia esercitato l’opzione di acquisto, costituisce caparra e non acconto sul prezzo, sicché non è detraibile dal corrispettivo dovuto dal secondo acquirente. In materia contrattuale il valore della causa ai fini delle spese di lite si determina sul valore globale del contratto, non sulla sola parte controversa, e non è alterato dalla richiesta della differenza di prezzo. Il venditore non necessita della qualità di imprenditore iscritto al registro delle imprese per alienare la propria azienda.
Il Fatto
Un imprenditore individuale titolare di un ristorante concedeva in affitto l’azienda a un terzo, il quale assumeva la facoltà di acquistarla entro il 30 novembre 2013 al prezzo concordato di euro 83.000, versando euro 10.000 a titolo di caparra. Con separata scrittura privata, coevo al primo contratto, una diversa acquirente si impegnava ad acquistare l’azienda al medesimo prezzo, qualora il primo affittuario non avesse esercitato l’opzione.
Non esercitata l’opzione, il venditore invitava l’acquirente alla stipula per il 20 febbraio 2014. Questa, dopo obiezioni sulla regolarità dei canoni di locazione e sullo stato dei locali, non si presentava al rogito, né alla successiva data del 9 aprile 2014. Il venditore alienava quindi l’azienda a un terzo al minor prezzo di euro 37.500 e conveniva in giudizio la promissaria acquirente per il risarcimento. Il Tribunale di Novara accoglieva la domanda per euro 45.500; la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame. Ricorre per cassazione l’acquirente soccombente con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo, sulla liquidazione delle spese secondo lo scaglione da euro 52.000 a euro 260.000, è infondato: in materia contrattuale il valore della causa si fissa sul valore globale del contratto, pari a euro 83.000, e non sulla sola somma risarcitoria richiesta. La vendita a prezzo minore con domanda della differenza non altera quel valore; anzi, sommando il valore della domanda di risoluzione e quello della condanna per differenza di prezzo, le ragioni della ricorrente risultano ancora meno fondate.
Il secondo motivo, sulla pretesa sostituzione nel prezzo inferiore di euro 73.000 e sulla qualificazione della somma come acconto, è dichiarato inammissibile o comunque infondato. La Corte d’appello ha accertato che il prezzo concordato era di euro 83.000 e che la disponibilità al prezzo minore proveniva dal venditore, per accelerare le operazioni e non perdere l’avviamento. L’accertamento sulla natura di caparra della somma versata dal primo affittuario costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo censura la distribuzione dell’onere probatorio e il ricorso alla prova presuntiva per il prezzo di vendita realizzato in maggio. La Corte conferma che il rogito sarebbe potuto e dovuto avvenire il 20 febbraio 2014, quando il venditore aveva messo a disposizione la documentazione richiesta; l’omessa stipula e l’assenza anche al 9 aprile 2014 giustificano il ricorso al ragionamento presuntivo. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. non è dedotta secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018.
Il quarto motivo, sul concorso colposo del venditore per la cancellazione dal registro delle imprese, è palesemente infondato: l’art. 2495 cod. civ. si applica alle società, non alle persone fisiche, e nessuna norma impone all’imprenditore individuale l’iscrizione per alienare l’azienda. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo se il giudice abbia addossato l’onere probatorio a parte diversa da quella corretta, non anche quando valuti diversamente le prove (richiamata l’ordinanza n. 26769 del 2018). Il quinto motivo, sulla prevedibilità ex art. 1225 cod. civ., cade una volta accertato l’inadempimento per violazione dell’obbligo di correttezza (richiamate la sentenza n. 1956 del 2007 e l’ordinanza n. 18498 del 2021). Il sesto motivo è inammissibile, perché prospetta un vizio di motivazione estraneo al testo vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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