Giudizio di conto valuta la gestione nel merito non la forma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 244 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile prescinde dal titolo in base al quale la gestione è svolta, essendo elementi essenziali e sufficienti il carattere pubblico dell’ente e del denaro maneggiato. Il giudizio di conto, evoluto da giurisdizione “sull’atto” a giurisdizione “sull’atto e sul rapporto”, deve essere letto in stretta connessione con i principi di effettività e concentrazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 cod. giust. contabile, consentendo una valutazione di merito della rendicontazione anche in presenza di criticità formali e procedurali. La declaratoria di irregolarità del conto non può essere pronunciata quando le carenze documentali siano imputabili all’inerzia dell’amministrazione e gli agenti contabili abbiano osservato la disciplina di settore, ferma restando l’autonoma azionabilità della responsabilità amministrativa nei confronti dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità sul conto giudiziale relativo alle riscossioni dei proventi dei parcometri di un Comune, per l’anno 2023. Il conto, depositato dall’agente contabile indicato nella delibera di nomina, esponeva un totale riscosso e riversato, con pareggio tra incassi e versamenti dichiarato ma non documentalmente comprovato.
La Procura chiedeva la declaratoria di irregolarità per l’assenza di attestazioni sul valore degli importi riscossi e per la mancanza dell’atto di affidamento del servizio all’istituto di vigilanza. Si costituivano la società concessionaria e l’istituto di vigilanza, eccependo la carenza di legittimazione passiva e l’estraneità al giudizio, evidenziando l’erronea individuazione nella delibera di nomina.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione, richiamando il principio per cui gli elementi essenziali della qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, mentre resta irrilevante il titolo della gestione. La giurisdizione contabile si fonda sulla necessarietà del rendiconto giudiziale, quale garanzia costituzionale della correttezza della gestione del pubblico denaro.
Il Collegio valorizza la sentenza della Corte costituzionale che impone di leggere le norme sul giudizio di conto in connessione con i principi di effettività, concentrazione e giusto processo. Da ciò deriva il superamento della tradizionale giurisdizione “sull’atto” a favore di una giurisdizione “sull’atto e sul rapporto”, che consente una valutazione nel merito della rendicontazione depositata, senza necessità di rimettere gli atti al giudice istruttore.
Nel merito, risultano incontestati i saldi di gestione e positiva la parifica. Quanto alle carenze documentali, la Corte ritiene dirimente che gli scontrini siano stati consegnati alla polizia locale e che le anomalie riscontrate siano state oggetto di verbali trasmessi alla committente, senza che siano mai stati contestati ammanchi o richiesti chiarimenti.
L’irregolarità non può essere pronunciata, perché finirebbe per sottendere profili di responsabilità insussistenti in capo ad agenti che si sono attenuti alla disciplina di settore. Le criticità gestionali appaiono invece ascrivibili all’amministrazione comunale, per la mancata attivazione dei controlli e per il comportamento non collaborativo. Tali profili possono rilevare come possibile fonte di responsabilità amministrativa, la cui azionabilità è autonoma e fatta salva rispetto agli esiti del giudizio di conto.
Nota della Redazione
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