Attività extrascolastica del docente pubblico: danno erariale solo se provato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 79 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento di attività extraistituzionale da parte del pubblico dipendente, anche se astrattamente incompatibile con lo status, integra responsabilità amministrativo-contabile solo se risulti in concreto provato il danno erariale, sotto forma di mancato adempimento dei compiti istituzionali e di inutile dispersione delle energie lavorative. La violazione del vincolo di esclusività di cui all’art. 98 Cost. non è di per sé fonte di danno, occorrendo la dimostrazione del nocumento all’amministrazione per violazione del sinallagma contrattuale tra prestazione e retribuzione. L’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, se conforme al modulo in uso al momento dei fatti, esclude l’elemento soggettivo in assenza di prova di dichiarazioni non veritiere.
Il Fatto
La Procura regionale contabile presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha convenuto in giudizio una docente di scuola elementare a tempo pieno e indeterminato, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al pagamento di € 20.837,00 in favore della Provincia autonoma di Bolzano, oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguardava lo svolgimento di attività extrascolastica di incaricata alle vendite a domicilio per una società, asseritamente incompatibile con lo status di pubblico dipendente. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza la docente risultava titolare di partita IVA per un volume d’affari di € 17.080,00, oltre IVA, nei periodi di imposta 2017-2020.
Con sentenza n. 3/2023 la Sezione giurisdizionale di Bolzano ha accolto la domanda, ravvisando un’attività sostanzialmente commerciale, continuativa e retribuita, non autorizzabile, connotata da dolo per l’omessa comunicazione del possesso della partita IVA. La docente ha proposto appello, deducendo l’insussistenza del danno pubblico concreto, la carenza dell’elemento soggettivo e l’erronea quantificazione del preteso danno; in subordine ha chiesto la riduzione all’importo di € 14.015,85, in considerazione di IVA e imposte già versate.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda un’ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per attività extraistituzionale ritenuta incompatibile con lo status di insegnante di scuola elementare. La sentenza di prime cure aveva accolto la richiesta attorea, richiamando l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994. La Sezione d’appello ritiene l’appello fondato e meritevole di accoglimento.
La ratio della normativa di riferimento va ricondotta al principio di cui all’art. 98 Cost., che impone il vincolo di esclusività della prestazione a favore della pubblica amministrazione, allo scopo di mantenere integre le energie del dipendente e di tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa. Su tale base la giurisprudenza contabile, consolidatasi nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 1/2025QM/PROC, ha però precisato che il concetto di attività assolutamente incompatibile va rivalutato alla luce delle nuove esigenze ordinamentali.
Ne deriva che occorre verificare in concreto se vi sia stato un danno all’amministrazione di appartenenza, derivante dal mancato adempimento dei compiti istituzionali e dall’inutile dispersione delle energie lavorative. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la docente ha sempre svolto regolarmente e proficuamente l’attività didattica nel periodo in contestazione, senza che l’attività extrascolastica abbia interferito con la funzione di insegnante. Lo svolgimento di dette attività per non più di un’ora a settimana, al di fuori delle fasce orarie di insegnamento, non costituisce di per sé nocumento, in assenza di prova del danno da violazione del sinallagma contrattuale.
Quanto all’elemento soggettivo, dagli atti risulta che l’interessata ha presentato per ciascun anno scolastico richiesta di autorizzazione e che questa è stata rilasciata dal dirigente scolastico. Le richieste non possono considerarsi reticenti, essendo aderenti al modulo di dichiarazione all’epoca in uso; l’attività dichiarata e non contestata risulta compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. Manca dunque anche il dolo, non essendo comprovato che l’autorizzazione sia stata ottenuta con dichiarazioni non veritiere o che l’attività sia stata svolta oltre i limiti della stessa. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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