Danno da assenteismo fraudolento: immagine risarcibile e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 40 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, il danno all’immagine dell’amministrazione è risarcibile anche a prescindere dal limite dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del cod. pen., poiché l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 costituisce norma speciale e autonoma rispetto all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009. Il danno patrimoniale non coincide con la retribuzione dell’intera giornata nel corso della quale si è verificato l’allontanamento illecito, ma con il compenso riferito ai periodi di effettiva mancata prestazione; ove tali periodi non siano determinabili, la quantificazione avviene in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. Il danno all’immagine può essere liquidato secondo il criterio del duplum, ove il giudice lo ritenga equo, pur in assenza della presunzione di legge.

Il Fatto

Due dipendenti di una prefettura, con qualifica di funzionario e di assistente amministrativo, sono state chiamate a rispondere del danno erariale conseguente a plurimi episodi di assenza arbitraria dal lavoro, accertati mediante esame dei tabulati dei telefoni cellulari in uso. In molte occasioni risultavano formalmente in sede tramite timbratura o autocertificazione, mentre gli apparecchi agganciavano celle incompatibili con la presenza in ufficio.

Per tali fatti erano state condannate in sede penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, con sentenza divenuta irrevocabile. La giurisdizione penale aveva però annullato le statuizioni civili relative al danno all’immagine, ritenendolo esperibile solo per i reati contemplati dal capo I del titolo II del libro II del codice penale. La Procura regionale ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per il danno patrimoniale da retribuzione non dovuta e per il pregiudizio all’immagine dell’amministrazione. Le convenute non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia delle convenute, accertata la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione, perfezionate a mezzo posta elettronica certificata presso i domicili eletti.

Sul piano dell’an, la Corte ha richiamato l’art. 651 cod. proc. pen.: la sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla attribuzione della condotta all’imputato. Ne segue la piena antigiuridicità delle condotte e la loro incidenza sul rapporto di servizio, con conseguente ingiustificata erogazione della retribuzione nei limiti delle assenze illecite.

La questione centrale riguarda il danno all’immagine. La Procura aveva fondato la pretesa sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il dipendente a risarcire, oltre al danno patrimoniale, il pregiudizio all’immagine subito dall’amministrazione. Il Collegio ha aderito all’orientamento contabile che riconosce a tale disposizione natura speciale, autonoma rispetto all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, non essendovi alcuna incompatibilità con la limitazione ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale. Ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem, stante l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale.

Quanto alla quantificazione, la Corte ha respinto la tesi attorea che rapportava il danno patrimoniale all’intera giornata. Accogliendo la prospettazione della Procura, la condanna avrebbe assunto una funzione sanzionatoria anziché risarcitoria. L’art. 55-quinquies riferisce il ristoro ai periodi di effettiva mancata prestazione, e non ai giorni in cui si sono concretizzati gli allontanamenti. Poiché i tabulati non consentono di determinare con precisione la durata delle assenze, il danno è stato liquidato in via equitativa, nella misura di un terzo delle retribuzioni corrisposte per le giornate interessate.

Il danno all’immagine, infine, è stato quantificato con il criterio del duplum rispetto al danno patrimoniale. Il Collegio ha considerato la gravità oggettiva delle condotte e il clamore documentato, pur limitato alla diffusione via web, nonché il ruolo non apicale delle convenute. Ha escluso l’applicabilità del criterio delle sei mensilità, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 61 del 2020 e comunque non vigente ratione temporis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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